Come è noto il Miur limita l'ingresso nelle Gae dei diplomati magistrali esclusivamente ai ricorrenti che hanno ottenuto una sentenza favorevole all'immissione nelle GAE prima della data di uscita della legge 107. Questa posizione è stata contestata da una docente che si è rivolta ai giudici del TAR del Lazio perché considerata totalmente ingiusta e discriminante. Dallo Studio Legale Santi Delia che ha patrocinato il ricorso contro il Miur per la discriminazione in oggetto giunge la notizia di una sentenza della III sezione Bis del TAR del Lazio emessa ieri, in cui il Miur viene diffidato ad ottemperare immediatamente ad inserire la ricorrente alle procedure di assunzione della Buona Scuola.

Illegittimità del limite della data del 16 luglio

La legge 107 consentiva la partecipazione al piano straordinario di assunzioni esclusivamente ai docenti delle Graduatorie di merito del concorso 2012 e a quelli già iscritti nelle GAE alla data del 16 luglio 2015, ossia all'entrata in vigore della predetta legge. Successivamente il Miur emanava il D.M. 767 del 17 luglio con il quale disciplinava l'accesso ai ruoli mediante l'esecuzione delle fasi 0, A, B e C, permettendo solo ai docenti iscritti in GAE di accedere alla piattaforma Istanze on line per presentare la domanda di partecipazione. Per il TAR, la decisione di porre questo limite della data è illegittima, emettendo una sentenza di condanna ad ottemperare ad immettere l'insegnante ricorrente al piano di assunzioni pena il commissariamento.

La sentenza numero 12283 del TAR

Il TAR ha ritenuto di accogliere l'istanza per la quale si chiedeva di eseguire una sentenza favorevole notificata il 1 agosto scorso. Alla stessa seguivano ben 3 atti con i quali si diffidava il Miur a sciogliere la riserva per consentire l'inserimento in graduatoria, atto propedeutico alla partecipazione al piano di assunzioni.

E' ovvio che il mancato inserimento sia un danno per l'insegnante che in questo modo viene esclusa artificiosamente ed arbitrariamente dalla possibilità di essere immessa in ruolo. Se la situazione di inadempimento dovesse continuare si procederà, dietro diretta domanda della ricorrente, a nominare un commissario ad acta che sarà pagato dall'amministrazione per ottemperare in merito.

Precedente importante

Questa sentenza costituisce un importante riferimento giurisprudenziale per contrastare la tattica ostruzionistica del Miur per tagliare i docenti precari che altrimenti rischierebbero di veder allontanare le aspettative di stabilizzazione sine die. Il favorevole orientamento dei diversi giudici ordinari e amministrativi che si sta manifestando negli ultimi mesi, ricordando anche quello del Tribunale di Siena in ordine alla sentenza che decretava l'immissione in ruolo per alcuni precari con oltre 36 mesi di servizio, costituisce elemento di ottimismo per continuare verso l'obiettivo dell'assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti precari, abilitati e non.