Il capitolo Pensioni è sempre delicato, soprattutto oggi che si parla tanto di flessibilità, esodati, precoci e precari. La Legge di Stabilità appena varata se da un lato ha risolto (parzialmente) alcune annose questioni come la salvaguardia esodati e l’opzione donna, dall’altra ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Nessuna flessibilità in uscita e gente che dovrà ancora lavorare molti anni per andare in pensione. Proprio alla luce del malcontento generale, la novità che sicuramente farà storcere il naso a molti proviene da una sentenza della Corte Costituzionale in materia di pensioni di invalidità per cittadini extracomunitari, sentenza che di fatto facilita l’accesso a pensioni ed indennità a questi soggetti.
Cosa ha sancito la Consulta
Con la sentenza della Corte costituzionale n° 22/2015, i giudici hanno di fatto eliminato il vincolo della carta di soggiorno in ottica pensioni di invalidità. In pratica non sarà più necessario, per i cittadini di uno Stato non comunitario, avere il permesso di soggiorno di lunga durata per ottenere la pensione da cieco civile. Quindi sarà sufficiente essere legalmente soggiornanti in Italia, da un anno, per ottenere la prestazione che li equipara a tutti gli altri cittadini. Questo è l’ultimo dei tanti interventi, sotto il profilo della costituzionalità, che di fatto permettono anche agli extracomunitari di ottenere l’assegno mensile di invalidità, inabilità, l’accompagnamento e qualsiasi altro diritto come un qualsiasi altro soggetto.
La sentenza prosegue il lavoro iniziato già nel 2013 quando fu fatto lo stesso per le invalidità civili allargando il campo di applicazione ai non vedenti totali o parziali.
Importi della pensione e delle indennità
La sentenza della Consulta è naturalmente condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed anche dall’Istituto di Previdenza Sociale che dovrebbe elargire le prestazioni.
Proprio l’Inps ha confermato tutto e lo ha reso pubblico con il messaggio 6456/2015 che reca interventi interpretativi della sentenza. La pensione in questi casi è erogata a tutti i ciechi totali ed a quelli con un residuo visivo di un ventesimo. L’importo della prestazione è di 302,53 euro ed è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare dell’invalido non sia superiore a 16.532 euro.
Oltre che alla pensione, la sentenza apre, agli extracomunitari, anche l’indennità parallela alla pensione, quella di 203,15 euro che non ha vincoli legati al reddito. Nel caso specifico dei cittadini non comunitari, la prestazione è riconosciuta fino alla scadenza del permesso di soggiorno breve. La continuazione dell’erogazione avviene immediatamente con il rinnovo del permesso che rilascia la Questura competente e che di norma è più semplice nei casi di invalidità.