Lo scorso 2 novembre, una importante pronuncia a favore dei precari delle graduatorie di istituto emessa dal giudice del lavoro di Pordenone restituiva speranza a quanti, in seguito all'abilitazione conseguita mediante TFA, ritengono di dover essere inseriti nelle Gae. A stabilire di chi è la competenza sui ricorsi per l'immissione nelle Graduatorie ad Esaurimentoè stato il MIUR, bastando per questo citare quanto disposto dal D.M. 235 del 2014. Orbene, in base a questo orientamento prevalente per il quale non si discute di procedura concorsuale, bensì di lesione di diritto soggettivo per l'ingiusta esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento, il Giudice del Lavoro di Pordenone si allinea e decreta pieno diritto per gli abilitati con TFA all'inserimento nella graduatoria superiore dalla quale attingere per scorrimento, evitando per questo di dover fare un concorso.

Estensione dell'art. 5 bis della L. 169/2008

In considerazione del fatto che non è stato abrogato l'articolo 5 bis relativo alla legge numero 169 del 2008, il quale di fatto apriva le porte delle Graduatorie ad Esaurimento per i laureati SFP, i Cobaslid e coloro che si erano iscritti alle SISS, il giudice ha ritenuto che i 'congelati', come in gergo sono definiti coloro che non frequentarono nessun corso SISS stante la loro eliminazione, avessero diritto ad essere immessi nelle Gae in virtù del fatto che conseguirono una abilitazione di tipo TFA, estendendo a questa lo stesso diritto delle SISS. La decisione del giudice di disapplicare l'art.235 del 2014 consente quindi l'inserimento nelle Gae agli abilitati con TFA.

Concorso inutile

Non occorre pertanto che gli abilitati con TFA partecipino al prossimo concorso docenti 2015 in virtù del significato ulteriore della menzionata sentenza. Con essa infatti vengono immessi nelle III fascia delle Gae i precari abilitati per l'insegnamento nelle relative cdc valide per il triennio 2014/2017, conseguendone il diritto a partecipare al piano straordinario di assunzioni.

Né minore importanza assume la sentenza del TAR UMBRIA numero 487 del 9 ottobre 2013 perché si decreta che non serve una procedura concorsuale ulteriore in presenza di graduatorie ancora efficaci dalle quali attingere.