Vi abbiamo informato, nella giornata di ieri, in merito alle lamentele espresse dalla Gilda insegnanti in merito alla poca chiarezza del Miur sulle assegnazioni delle sedi ai docenti della fase C e, in generale, sulla procedura per l'assunzione.
Il quotidiano 'Italia Oggi' di martedì 24 novembre 2015 è tornato sull'argomento, parlando, per esempio, di quei docenti che stanno già svolgendo un altro lavoro, dipendente o parasubordinato: come si dovranno comportare in merito all'accettazione del nuovo contratto a tempo indeterminato nella Scuola?
Ebbene, nel corso di una riunione tenuta nei giorni scorsi a Viale Trastevere, tra i vertici del Miur e i direttori generali USR, si è parlato di differimento di presa di servizio nel nuovo ruolo al giorno successivo al decorsi del termine di preavviso.
Docenti neoassunti fase C e indennità di preavviso: deve essere applicata la sanzione?
E i supplenti, invece, come dovranno comportarsi? Il Miur ha parlato di licenziamento da effettuarsi prima dell'accettazione del ruolo ma restano oscuri alcuni importanti aspetti: per esempio, visto che si tratta di recesso unilaterale senza preavviso da parte del supplente, andrà applicata la sanzione del versamento dell’indennità di preavviso oppure no?
L'abbandono della supplenza, infatti, rimanderebbe a quanto stabilito dall'articolo 2118 del Codice Civile, visto che l'insegnante non ha 'avvertito' per tempo il preside.
Comunque, il fatto che il docente interrompa il proprio servizio a termine per accettare un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, rappresenta una casistica particolare: occorre, inoltre, precisare che la giurisprudenza, in ambito scolastico, considera come 'datore di lavoro' il Ministero dell'Istruzione e non, nella fattispecie, il dirigente scolastico.
Assunzioni fase C e supplenze fino all'avente diritto, al 30 giugno o al 31 agosto
Il problema non sussiste, invece, per tutti quei docenti che provvederanno a lasciare la supplenza con contratto 'fino all'avente diritto', visto che la Corte di cassazione, attraverso la sentenza N.
6851 del 22 marzo 2010 ne ha già dichiarato la nullità.
Nessun problema nemmeno per tutti gli insegnanti che hanno deciso di completare il proprio incarico di supplenza (fino al 30 giugno o al 31 agosto): questi dovranno prendere servizio il primo giorno utile successivo al termine della supplenza, ovvero, rispettivamente, il primo luglio o il primo settembre 2016.