Durante le ore di lezione, gli insegnanti sono tenuti ad insegnare e a vigilare i minori, che i genitori gli affidano per fini di istruzione. Il codice civile (art. 2048), disciplina la responsabilità dei precettori per l’illecito commesso dagli allievi sotto la loro vigilanza. Tra l'insegnante e l'allievo si instaura infatti un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo ha il dovere di proteggere l'alunno per evitare sia che si faccia male da solo, sia che riceva un danno da un altro alunno. Se dunque tale responsabilità dell' insegnante si fonda su un' omessa vigilanza, e non concerne l’intero sistema educativo, il limite di tale dovere coincide con l’evento imprevedibile.

Per essereesente da responsabilità, l’insegnante deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, fornendo dunque la prova dell’imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa verificatasi.

L' alunno cade durante l'attività extracurricolare, chi è responsabile?

Molte sentenze della Corte di Cassazione, oramai pacificamente, hanno quindi escluso in alcuni casi la responsabilità degli insegnanti. Fra questi casi rientra anche l'ipotesi in cui la caduta di un alunno di una Scuola materna statale èavvenuta accidentalmente nel corso di un gioco non pericoloso, quindi senza la responsabilità di un altro minore danneggiante. La Corte di Cassazione in questa decisione ha affrontato però un caso un po’ diverso.

La vicenda ha come protagonista un bimbo delle scuole elementari, che mentre era impegnato in classe in un'attività di pittura, è rimastovittima a sua insaputa di uno scherzo da parte di una sua compagna di classe. Lo scherzo consistevanel sfilargli la sedia sulla quale si stava sedendo, con il risultato che la caduta inevitabile per terra gli aveva procurato la frattura del coccige.

I genitori del bambino decidono quindi di chiedere il risarcimento del danno al Ministero dell’Istruzione, al quale era da ritenersi riferibile il comportamento poco vigile dell'insegnante. I genitori, a supporto delle loro ragioni, fanno presente che la maestra, prima che succedesse l’evento dannoso, si era allontanata un attimo dall’aula, lasciando gli alunni soli con un collaboratore scolastico.

I giudici di primo e secondo grado però non riconoscono loro il risarcimento del danno, perché ravvisano nella fattispecie un' ipotesi in cui l’evento dannoso verificatosi era da considerarsi imprevedibile, ergo tale da legittimare l’esonero della responsabilità dell’insegnante. I genitori puntano allora sulla benevolenza della Corte di Cassazione.

Necessaria l’adozione di misure idonee ad evitare l’evento dannoso

La Corte di Cassazione, muta opinione, accogliendo il loro ricorso. Gli ermellini ritengono che l’iniziativa della compagna di scuola che ha sfilato al bambino la sedia, non può qualificarsi in termini di imprevedibilità e repentinità. Ne discende che l’insegnante non ha adeguatamente provveduto alla verifica sulla possibilità di adottare, in via preventiva, cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, a scongiurare situazioni di pericolo.

Tali misure disciplinari o organizzative idonee, se adottate, le avrebbero infatti permesso di uscire dall’aula, sapendo che l’infortunio concretamente non si sarebbe potuto verificare. In questo caso dunque l’iniziativa di affidare la classe ad un collaboratore scolasticodi passaggio non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione di responsabilità a suo carico. (Corte di Cass. sentenza n. 23202 del 13 novembre 2015)