Dalle primissime ore circolavano sul noto forum ‘mininterno’ le tracce del parere civile dell’esame di avvocato 2015. Proponiamo di seguito i riferimenti normativi, giurisprudenziali e gli elementi utili a comprendere il quesito sotteso allo svolgimento del caso.

La 1^ traccia in materia civile chiedeva ai candidati di individuare le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili da Mevio, il quale, in seguito alla morte del padre Tizio e dopo l’apertura della successione, ritiene che i propri diritti di successione siano stati lesi da alcune disposizioni ante morte eseguite dal padre.

Quest’ultimo, infatti, poco prima della morte aveva effettuato due donazioni, una di 250mila euro, il 5 gennaio 2015, in favore del primo figlio Caio (con dispensa dalla collazione), e la seconda il 10 gennaio 2015 in favore dell’amico Sempronio, lasciando così disponibile un patrimonio costituito solo da un appartamento in montagna del valore di 90mila euro circa.

Riferimenti normativi: art. 737 c.c.; art. 556 c.c.

Nel caso in esame emergono le donazioni fatte dal defunto quando era in vita e che, come teme Mevio, possono aver inciso significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal padre, sia, di conseguenza, sull'entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Al figlio Caio, inoltre, viene fatta una donazione di 250mila euro con dispensa dalla collazione.

Sappiamo che con l’istituto della collazione, la legge intende ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario. Invece, la dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, si configura come una clausola accessoria al contratto. Il fondamento dell’istituto della collazione sta nella presunzione che il de cuius, se in vita ha fatto una o più donazioni ai propri discendenti, non abbia inteso attaccare le quote di legittima spettanti agli eredi nella futura successione.

Tale presunzione viene meno se però in vita il de cuius (nel caso in esame: il defunto padre) ha manifestato un trattamento preferenziale nei confronti di alcuni discendenti, dispensandoli dall’onere della collazione (come di fatto accade al caso in esame). Da ciò discende che il donatario dispensato dalla collazione (Caio) ha diritto a conservare l’attribuzione patrimoniale avuta con l’atto di donazione (250mila euro) sino al limite invalicabile della intangibilità della quota di riserva spettante ai legittimari.

Tuttavia, la legge riserva a favore dei cosiddetti legittimari (figli, coniuge, ascendenti) una quota di eredità che è indisponibile e quantitativamente intangibile (art. 536 c.c.) e va determinata al momento dell’apertura della successione. Dunque, per determinare la quota di riserva e la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre c.d. ‘porzione disponibile’, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto prima della morte, riunendo fittiziamente i beni di cui aveva disposto a titolo di donazione: sull’asse così formato si calcola la quota di cui poteva disporre (art. 556 c.c.).

Questa operazione permette l’accertamento di una eventuale lesione di legittima e, qualora il de cuius abbia – come nel caso della seconda traccia del parere civile 2015 – integralmente o parzialmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando un erede, quest’ultimo (Mevio), in qualità di legittimario, se intende conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge, non ha altra via che quella di agire mediante azione di riduzione lesive dei suoi diritti (art 555 e seguenti del codice civile).

Questa è una prima riflessione sulle possibili soluzioni e redazione del parere di civile per l’esame di avvocato 2015. I candidati avvocati che volessero confrontarsi dopo la stesura del parere loro assegnato, anche per il parere di penale di domani e l’atto giudiziario, possono cliccare sul tasto ‘segui’ in alto, accanto al nome dell’autore.