Poche le novità nella Manovra 2016 relative alla Scuola. Il disegno di legge, attualmente alla Camera dopo l’approvazione del Senato, dedica, infatti, soltanto tre dei 557 commi ai docenti ed al personale scolastico. Mancano, in particolare, disposizioni sulla pensione anticipata e sulla pensione di vecchiaia dei professori, salvo quanto disposto per l’opzione donna e per la salvaguardia degli esodati.

Opzione donna, ecco i requisiti per andare in pensione prima

Il comma 155 è dedicato, in particolare, alla possibilità di andare in pensione prima con l’opzione donna.

Occorrono, comunque, almeno 35 anni di contributi versati ed aver compiuto i 57 anni e 3 mesi di età. Il predetto comma estende la possibilità di poter usufruire dell’opzione donna anche alle lavoratrici che matureranno i requisiti di età e contribuzione non oltre il prossimo 31 dicembre.

Con questa opzione, le lavoratrici dovranno accontentarsi del calcolo dell’assegno pensionistico con il metodo contributivo, il che significa un significativo taglio dell’assegno. Inoltre, le lavoratrici della scuola che sceglieranno l’opzione donna accederanno alla pensione a partire dal 1° settembre 2016, ma occorrerà presentare la domanda contenuta nel decreto del ministero dell’Istruzione che verrà emanato nei prossimi giorni.

Pensione con i requisiti pre-Fornero, ecco chi ne ha diritto

Alla lettera d) del comma 146, invece, è contenuta la disciplina che consente ai dipendenti della scuola che nel 2011 avevano usufruito di un congedo straordinario per l’assistenza di figli affetti da grave disabilità, così come previsto dal comma 5 dell’art. 42 del Dl 151 del 2001, di poter andare in pensione di anzianità o vecchiaia facendo valere i requisiti che erano in vigore precedentemente alla riforma Fornero, ovvero al D.l.

201 del 2011. La condizione necessaria per poter usufruire di questa possibilità è che i requisiti dovranno essere maturati entro la fine del 2016.

Attenzione alla presentazione della domanda: non dovranno trascorrere oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra e dovrà essere indirizzata alla direzione territoriale del lavoro della residenza del richiedente.

Congedo obbligatorio del papà nella Manovra 2016

Infine il comma 109 proroga la possibilità di usufruire anche per il 2019 del congedo obbligatorio del papà lavoratore: è un obbligo della durata di una giornata lavorativa da consumare entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, mentre quello facoltativo va preso, sempre entro i 5 mesi, in alternativa alla mamma che usufruisca dell’astensione obbligatoria.