Il Codice deontologico dei commercialisti finalmente viene aggiornato per restare al passo con le recenti novità legislative intervenute in questi ultimi anni in materia di professioni intellettuali. Il nuovo Codice, che quindi rinnova quello precedente del 2008, rappresenta dunque un importante punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. Insieme al Codice deontologico è stato formulato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina uniformi indicazioni sull’irrogazione delle varie sanzioni se si violano le norme deontologiche.

L’obiettivo in tale caso è stato quello di superare l’anomalia per la quale si comminano sanzioni differenti per identiche violazioni del codice deontologico solo in virtù del differente Ordine di appartenenza. I testi sono stati licenziati positivamente dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei Commercialisti) il quale ha avviato preliminarmente una consultazione pubblica. Grazie a questa consultazione si sono riformate anche le disposizioni relative al trattamento economico del tirocinio. Per i tirocinanti scatta da subito, fin dall’inizio del tirocinio, l’obbligo di ricevere un rimborso forfettario. La vera novità è comunque l’introduzione di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate che garantiscono in ogni caso la qualità delle prestazioni professionali della categoria in questione.

Compensi, dovere di collaborazione e pubblicità

Il testo appena approvato riveste per i commercialisti un'importanza pratica a partire della nuova disposizione sui compensi. Viene previsto appunto che la misura del compenso deve essere stabilita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale attraverso un preventivo da cui risultino le spese, gli oneri e contributi.

Stessa misura è prevista per i professionisti del diritto. Il nuovo Codice deontologico rafforza anche le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione: vengono introdotti in questo senso degli obblighi informativi al fine di rafforzare la trasparenza riguardo ai singoli incarichi che il professionista riceve.

Inoltre si introduce il divieto di utilizzare incarichi istituzionali per fini pubblicitari. Nell’ambito della normativa sulla pubblicità, sono state fornite alcune precisazioni e divieti riguardo la presenza di riferimenti pubblicitari o commerciali sul sito internet del professionista. Qualche modifica si è avuta anche con riferimento a quelle disposizioni sull’utilizzo del titolo accademico.

Rapporti con colleghi e clienti, copertura assicurativa

Sono state anche introdotte importanti disposizioni sulle condotte da tenere neirapporti con i colleghi(delineando il comportamento da tenere nel caso di subentro ad un collega nell’incarico professionale) e nei rapporti con i clienti(fornendo indicazioni dettagliate sull’accettazione dell’incarico e sulla possibilità in caso di recesso del commercialista di un indennizzo).

Il commercialista può sempre rinunciare all’incarico professionale se il cliente si rende irreperibile. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società professionali in quanto compatibili. In tema di copertura assicurativa viene previsto l’obbligo di sottoscrivere una polizza a copertura dei relativi rischi professionali. Le norme contenute nel Codice (che siano più favorevoli) hanno efficacia anche riguardo a fatti suscettibili di sanzione disciplinare posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso.