Quest'anno, ilpersonale scolastico interessato alperiododi prova e formazione è molto ampio, data l'immissione in ruolo avvenuta con il piano assunzioni della Buona Scuola che hafissato al 1° settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine; a prescindere dalla data di effettiva assunzione del servizio. In merito all'anno di prova e formazione,vorremmo dare delle risposte ad alcuni dei dubbisollevati dai docenti neo assunti in ruolo.

Risposte a dubbi

Innanzitutto, è benechiarire che nelconteggio dei 120 giorni vanno inclusisia i giorni effettivi di insegnamento, sia i giorni impiegati per l'attività di miglioramento didattica, valutativa, progettuale, formativa e collegiale.

Inoltre, l'anno di prova, non può essere effettuato, per chi ha differito presa di servizio in quanto sta lavorando in una scuola paritaria. Non sono tenuti ad effettuarlo, i docenti che passanoda posto di sostegno a posto comune, nell'ambito dello stesso grado di scuola (es. infanzia). Fermo restando l'obbligo a ripetere l'anno di prova e formazione, per tutti i docenti che hanno ottenuto unpassaggio di ruolo. In caso di esito sfavorevole dell'anno di prova (da parte del comitato di valutazione ed dirigente scolastico), i docenti così come previsto al comma 119 della legge 107, dovranno ripeterlo una seconda volta, non più rinnovabile. Nel caso di ripetizione dell'anno di prova,verrà chiamato in causa un Dirigente tecnico, il quale effettuerà una valutazione dell'idoneità del docente suipunti critici rilevati durante il primo periodo di prova.

Infine, vorremo ricordarvi, che il fine ultimo delperiodo di prova e formazione dei docenti ed educatori neo assunti in ruolo è quello di verificare la padronanza degli standard professionali e diconsolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Risulta pertanto di fondamentale importanza una adeguata formazione, che prenda in considerazione le lacune dei docenti e le potenzi, in base alcontesto sociale e territoriale della istituzione scolastica.