Dopo l’entrata in vigore del dlgs n. 8/16 e dei decreti attuativi dello Jobs Act è mutato il sistema sanzionatorio in tema di reati sul lavoro. Le modifiche hanno interessato le multe amministrative e penali soprattutto. Occorre sottolineare infatti che la depenalizzazione di cui al dlgs n 8. non ha apportato nessun intervento a carattere sistematico riguardo alle sanzioni civili, ripristinatorie (previste ripristinare le tutele violate) e risarcitorie (previste per sanzionare la condotta illecita). Riguardo le sanzioni positive e interdittive in materia di politiche attive del lavoro ci sono state delle novità con riferimento agli strumenti di sostegno del reddito per disoccupati e in costanza del rapporto di lavoro.

La sanzioni civili in particolare inducono ad una corretta esecuzione della prestazione dovuta attraverso la previsione di una penalizzazione progressiva in relazione al ritardo nell’adempimento. Il sistema sanzionatorio introdotto dal dgs n. 81/2015( Jobs Act) per i contratti individuali invece ha apportato un'integrale riforma nel regime sanzionatorio amministrativo

Depenalizzazione dei reati sulla lavoro e previdenza

I reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda non costituiscono più fattispecie di reato ma sono diventate delle violazioni amministrative. Le fattispecie interessate riguardano reati in materia di esternalizzazioni, mercato del lavoro e discriminazioni di genere ovvero le condotte discriminatorie nell’accesso al lavoro e nello svolgimento del lavoro.

Per quanto riguarda la previdenza e l’assistenza obbligatorie è previsto che non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l'omissione non supera la soglia di 10mila euro annui. Al versamento delle ritenute si deve però provvedere entro 3 mesi dalla contestazione dell'accertamento della violazione.

Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10mla euro a 50mila euro. E’ stato dunque introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10mila euro annui. Sono diventati illeciti amministrativi anche le dichiarazioni false e gli atti compiuti per procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni previdenziali non dovute.

Le nuove sanzioni amministrative pecuniarie comunque elevano quantitativamente gli importi dovuti fissando una sanzione minima uguale a 5mila euro

Cosa viene previsto in tema di sanzioni amministrative?

Un’incisiva riforma è intervenuta anche con riguardo alle sanzioni amministrative relative agli adempimenti di gestione del rapporto di lavoro. Viene prevista una maxisanzione contro il lavoro sommerso che contempla diverse soglie di punibilità. In pratica però viene fissata una soglia predeterminata e invalicabile nel massimo, rispetto all’impiego di lavoratori irregolari ‘in nero’. In questo modo è stata indebolita la sanzione finora prevista per chi impiegava lavoratori irregolari. Nell’ambito dello Jobs Act rientrano invece le sanzioni per soglia in materia di libro unico del lavoro, in tema di assegni familiari e busta paga.

L’impianto riformatore dello Jobs Act ha dato origine, nonostante tutto, ad un quadro disorganico che si ravvisa innanzitutto nel fatto che la sanzione amministrativa a tutela delle corrette comunicazioni delle chiamate al lavoro dei lavoratori intermittenti non ammette la diffida a regolarizzare, mentre la nuova maxisanzione ritorna diffidabile. Solo grazie ai decreti attuativi dello Jobs Act è cambiato almeno l’impianto generale delle sanzioni penali in tema di flessibilità dei rapporti di lavoro. Viene infatti abolita la somministrazione fraudolenta.Tuttavia tali nuove previsioni sono state superate dal d.lgs. n. 8/2016 .