Sarà siglato, probabilmente oggi, il nuovo contratto sulla mobilità nella Scuola tra i i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e quelli dei quattro sindacati riuniti (Cisl, Cgil, Snals e Uil). La Gilda, invece, ha abbandonato anzitempo il tavolo delle trattative e non firmerà l’accordo che, come da anticipazioni, dovrebbe rispettare le quattro fasi della mobilità previste per gli insegnanti che erano già in ruolo nell’anno scolastico 2014-2015 e gli insegnanti immessi nel corrente anno scolastico, rispettivamente, nelle fasi 0 e A, nelle fasi B e C da concorso e nelle fasi B e C da graduatorie ad esaurimento.

Mobilità docenti immessi in ruolo entro il 2014-2015 e sostegno: titolarità della sede

Nella prima fase gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014-2015 e i neoimmessi in ruolo nelle fasi 0 e A, potranno ottenere il trasferimento nella provincia e nel comune dove hanno la titolarità di sede senza doverla perdere. La regola vale sia in caso di esito positivo della domanda (nella nuova sede di assegnazione), che negativo (si rimane titolari della sede precedente alla domanda) e riguarda anche gli insegnanti del sostegno delle scuola secondarie di secondo grado che saranno equiparati ai docenti delle medie e agli insegnanti che chiedono il rientro entro l’ottennio.

Per la mobilità interprovinciale, invece, la titolarità verrà mantenuta solo nel caso in cui la domanda dovesse risultare di esito positivo per una preferenza espressa nel primo ambito territoriale, come indicato nell’istanza. Per domande accolte in ambiti diversi o per passaggi di cattedre e ruoli, l’insegnante perderà la titolarità della sede e rientrerà nelle regole degli ambiti, dovendo poi attendere la chiamata diretta dei presidi.

Trasferimento docenti fasi 0, A, B e C, mobilità interprovinciale e termine domanda

Acquisiranno la titolarità della sede di assegnazione gli insegnanti neoimmessi in ruolo nelle fasi 0 e A del Piano assunzioni della Buona scuola, ma non potranno usufruire della mobilità professionale e dovranno attendere l’esito della mobilità della prima fase.

In questa seconda fase, il trasferimento potrà essere disposto a seguito della domanda (farà fede il punteggio espresso nell’istanza), ma anche d’ufficio in caso di esito negativo delle preferenze dichiarate nella domanda stessa. D’ufficio e a zero punti sarà l’assegnazione per coloro che non presenteranno domanda. Non avranno la titolarità della sede, verranno disposti negli ambiti e dovranno sottostare alla chiamata diretta dei presidi gli insegnanti immessi nelle fasi B e C da concorso, situazione che sarà la conseguenza anche dell’esito positivo della domanda di mobilità interprovinciale per tutti i docenti immessi in ruolo a partire dall’attuale anno scolastico. I neoimmessi nelle fasi B e C da graduatorie ad esaurimento dovranno, invece, acconsentire alla mobilità sull’intero territorio nazionale. Infine, le domande dovranno essere inviate online, mentre per quanto riguarda il termine occorrerà attendere l’ordinanza del ministero dell’Istruzione.