Ancora una condanna per il Miur e ancora risarcimento danni ottenuti dai docenti della Scuola pubblica italiana. Vi abbiamo riferito ieri della sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo (Udine) che ha riconosciuto il servizio svolto dai precari supplenti alla stregua di quello prestato dagli insegnanti di ruolo, condannando l'amministrazione centrale alla ricostruzione della carriera dei ricorrenti e al versamento di una quota a titolo di risarcimento danni.

Notizie scuola 6 febbraio: scatti di anzianità, Miur condannato dal Tribunale di Torino

Questa volta è l'Anief a dare comunicazione di una nuova vittoria ottenuta nei confronti del Miur: anche in questo caso il principio riconosciuto dalla giurisprudenza è quella della non discriminazione tra lavoratori sotto contratto a termine e lavoratori che beneficiano, invece, del contratto a tempo indeterminato.

Sono addirittura cinque le sentenze emesse dal Tribunale del Lavoro di Torino che ha accolto i ricorsi presentati a nome del sindacato dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci: in sostanza, il Tribunale del capoluogo piemontese ha confermato che i ricorrenti non possono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai colleghi di ruolo; in particolare si è dato ragione al contrasto esistente tra le previsioni del diritto comunitario e le norme che regolano il settore scolastico. Sono state, di fatto, dichiarate illegittime le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che riconoscono il diritto alla progressione stipendiale solo ai docenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato.

Docenti precari: riconosciuta progressione stipendiale e risarcimento danni

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha riconosciuto, pertanto, le progressioni stipendiali mai riconosciute dal Miur, il quale ha agito in tal modo alla finalità di un risparmio sulla spesa pubblica che, se da una parte risulta comprensibile, dall'altra appare ingiustificato.

Le sentenze giuridiche condannano, pertanto, il Ministero dell'Istruzione all'erogazione ai ricorrenti di una somma superiore ai 50.000 euro oltre alla copertura delle spese legali ammontanti ad oltre 11.000 euro.