L’avvocato ha sempre diritto a ricevere l’onorario pattuito con il proprio cliente per l’attività giudiziale o extragiudiziale svolta. Qualora il cliente non riconosca la prestazione professionale svolta e quindi rifiuti di pagargli il compenso all’avvocato non rimane che recuperare giudizialmente i crediti attraverso 3 procedimenti:

  • il procedimento speciale di cui agli articoli 28 e ss. L. n. 794/1942. Su tale articolo è intervenuto il Dlgs. n. 150/2011 che disciplina proprio le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, prevedendo che la procedura di opposizione di cui all’articolo 645 cod. proc.civ. contro il decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari e la procedura di liquidazione di cui all'art. 28 794/1942 è oggi regolata dal rito sommario di cognizione
  • giudizio ordinario di cognizione
  • il decreto ingiuntivo

Nonostante ci siano 3 diverse correnti di pensiero della dottrina, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che il nuovo rito sommario essendo veloce e semplificato è quello che meglio di adatta al giudizio di liquidazione dei compensi professionali e quindi alle questioni sull’esistenza del diritto stesso in capo al legale.

Tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito come il rito sommario offra evidenti vantaggi di economia processuale, dovendosi quindi applicare a tutte le controversie previste dall'articolo 28 L n. 794/42, anche se la domanda riguardi l’'an’ della pretesa

campo di applicazione del rito sommario di cognizione

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione ha riguardato appunto un avvocato che aveva proposto ricorso in Tribunale ai sensi dell’articolo 28 L.749/42 per la liquidazione degli onorari nei confronti di alcuni suoi clienti. Dopo l’opposizione proposta da questi ultimi che avevano negato l'effettivo espletamento dell'attività esercitata dal legale, il Tribunale ha ritenuto non più applicabile tale procedura e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

L’avvocato dopo i giudizio in Corte d’Appello ha deciso quindi di proporre ricorso in Cassazione evidenziando come i giudici di merito avrebbero sbagliato a dichiarare l'inammissibilità dell'azione prevista dell’28 della L. n.794/1942, dovendo invece disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario (articolo 702ter codice proc.

civ.). La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’avvocato, ha ritenuto che nel processo a 3 riti ( ordinario, sommario di cognizione e del lavoro )il legislatore ha individuato 17 tipi di controversie da trattare tassativamente con il rito sommario.

La controversia estesa all'an debeatr richiede sempre il rito sommario

Ne consegue quindi che il giudice adito non può trasformare il rito sommario in rito ordinario, una volta valutata la complessità della controversia o dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Secondo gli Ermellini è irrilevante che la domanda abbia ad oggetto non solo la determinazione degli onorari del professionista ma anche il rapporto obbligatorio in sé: il Presidente del tribunale deve infatti sempre disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.150/2011. Tale delega legislativa non concede in tali ipotesi alcun margine di manovra discrezionale. Passo consequenziale sarà quindi quello di nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti in causa davanti il Collegio per la trattazione delle stessa (Cass. civile sentenza n. 4002 del 29.02.2016).Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome