I docenti precari della Scuola potranno vedersi monetizzare le ferie non godute pur avendo dei contratti a termine con scadenza al 30 giugno oal 31 agosto prossimi. E' stata laCorte d'Appello di L'Aquila a deciderlo con la recentesentenza numero 42 dello scorso 11 febbraio, con la quale ha riconosciutoai docenti precari il diritto a vedersi pagate le ferie. Il caso giudicato dalla Corte d'Appello riguarda il ricorso di un docente nei confronti del ministero dell'Istruzione per le ferie maturate, ma non godute, risalenti all'anno scolastico 2012/2013.

Con la sentenza di secondo grado (era stato respinto il ricorso in primo grado), la Corte ha ravvisato la non corretta interpretazione da parte delministero dell'Istruzione su quanto previsto dal decreto legge numero 95 del 2012, poi convertito nella legge meglio conosciuta come "spending review", (numero 135 del 7/08/2012), nella parteche determinal'annullamento delle ferie rimanenti fino al termine dell'anno 2012.

Ferie pagate ai docenti precari, cosa ha stabilito la Corte d'Appello

Nello specifico della sentenza, pur in presenza di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge numero 135 che esclude, per gli statali assunti con contratto a tempo determinato, la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti, il settore scolastico dovrà fareriferimento alla normativa prevista dal comma 56 dell'articolo 1 della legge numero 228 del 2012.

Secondo tale normativa, le leggi contrastanti con quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro della scuola dovrannoessere disapplicate a partire dal 1° settembre 2013. La ragione dell'accoglimento del ricorso del docente, le cui ferie risalgono ad una data antecedente a quanto previsto dalla legge 228/2012, va ricercata nella particolarità del settore scuola, il cui inizio anno è fissato al 1° settembre di ogni anno.

Feriedocenti, cosa prevede il Ccnl scuola?

Pertanto, è da differire l'entrata in vigore della norma sulla spending review nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 1° settembre dello stesso anno. In più, l'articolo 19 del contratto nazionale della scuola stabilisce che il godimento delle ferie nei periodi nei quali le lezioni sono sospese non è obbligatorio.

In virtù di questo principio,i docenti precari che non chiedano di godere delle ferie in detti periodi dovranno essere indennizzati con la monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro, al pari degli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto disciplinato dal comma 15 dell'articolo 13 del Ccnldella scuola.