La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2016 ha chiarito che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può assumere il medesimo lavoratore che aveva già usufruito di un esonero, seppur a distanza di tanto tempo. Viceversa l’esonero può essere fruito anche per l’assunzione del lavoratore che ha permesso ad un altro datore di fruire dello sgravi. Ne deriva che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o che fa capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Tale bonus disoccupati può essere utilizzato anche dalle imprese che trasformano i collaboratori anche con P.Iva, in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Anche l’Inps ha confermato questa stessa tesi con la recente circolare n. 57/2016 con riferimento all’esonero contributivo 2016.

Cosa prevede la Stabilità riguardo al bonus disoccupati 2016?

La Legge di Stabilità 2016 ha dunque riconfermato il bonus disoccupati 2016 che è valido per 24 mesi dalla data dell’assunzione del lavoratore (fino al 31 dicembre 2016) ed è pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. L’esonero contributivo è però stato previsto sino a un tetto massimo di 3.250 euro per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.

Sicuramente la convenienza è ridotta rispetto al vecchio sgravio contributivo del 2015. Al tetto dei 3.250 euro su base annua sono previste delle eccezioni con riferimento:

  • ai contributi e premi e dovuti all’INAIL;
  • al contributo di finanziamento ai fondi di solidarietà;
  • al contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei fondi per la formazione continua;
  • al contributo di solidarietà sui versamenti in fondi di assistenza sanitaria e relativi alla previdenza complementare.

Devono inoltre essere rispettate 2 condizioni ovvero che:

  • i lavoratori nei 6 mesi precedenti non siano risultati occupati presso qualsiasi datore di lavoro a tempo indeterminato;
  • nell’azienda non devono essere in atto licenziamenti collettivi e deve essere in regola col il versamento dei contributi;
  • l'azienda deve inoltre rispettare anche gli accordi e i contratti collettivi nazionali.

Lo sgravio contributivo è cumulabile con i bonus del programma Garanzia Giovani econ gli incentivi per l’assunzione di genitori giovani che ricevono la Naspi. Esso spetta nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione.

L’iter della procedura per la relativa richiesta

L’Inps con la stessa circolare n 57/2016 ha precisato che i datori di lavoro aventi diritto allo sgravio contributivo devono chiedere all’Inps che gli sia assegnato un codice di autorizzazione “6Y”, prima dell’invio della denuncia contributiva del 1°mese di esonero. La richiesta non è però necessaria se essi sono già in possesso dello stesso codice di autorizzazione.

La domanda di bonus deve essere inviata servendosi della sezione “Contatti” del cassetto previdenziale delle aziende, selezionando la denominazione “esonero contributivo biennale”, la sede territoriale dopo il ricevimento della domanda, attribuirà all’azienda il codice 6Y. Il bonus è esposto nella denuncia mensile Uniemens con il codice BIEN. Il conguaglio è possibile dalla denuncia di competenza del mese di aprile insieme al diritto agli arretrati. Per ulteriori delucidazioni sul tema potete premere il bottone in alto a sinistra accanto al mio nome.