Se il lavoratore si assenta per malattia o infortunio, esiste un periodo detto "di comporto", entro il quale il datore di lavoro ha il divieto di licenziare. Una volta terminato tale periodo, se il dipendente non si ripresenta in servizio, il datore di lavoro può procedere col il licenziamento. Il lavoratore, ad ogni modo, quando si esaurisce il comporto, puòsempre mettersi in aspettativa,come previsto da apposita contrattazione collettiva. In questo caso, l'eventuale licenziamento potrebbe scattare se, una volta conclusosi il periodo di aspettativa, il dipendente non dovesse riprendere la sua attività.

Il superiore, di conseguenza, è legittimato a procedere con la rescissione del contratto. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6697 del 6 aprile 2016, che ha ritenutolegittimo il licenziamento di una lavoratrice.

Comporto, aspettativa e mancato rientro

Protagonista della vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione è stata una donna che si era assentata per malattia dall’aprile 2006 e, dopo che il suo periodo di comporto nel dicembre 2016 era finito, aveva presentato una domanda di aspettativa.In questo lasso di tempoche le era stato concesso per consentirle una piena guarigione, era stata trasferita presso la sede di Bari come lei aveva richiesto. Una volta scaduto il periodo di aspettativa, però, siccome non si era presentata nella nuova sede pugliese di lavoro, era stata licenziata per superamento del comporto.

La lavoratrice ha quindi deciso di fare ricorso in Tribunale per contestare il licenziamento, chiedendo inoltre la reintegra nel posto di lavoro. Dopo che il Tribunale ha accolto la richiesta della donna, il datore di lavoro ha impugnato la sentenza di I° grado. I giudici della Corte d’Appello hanno però rigettato il suo ricorso, ritenendo che l'allontanamento dal posto di lavoro era stato intimato dopo 9 mesi dal superamento del termine di comporto.

Il giudizio è quindi finito in Corte di Cassazione, dove i giudici di legittimità hanno dato ragione al superiore, che aveva sottolineato come, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, non vi fosse un principio di immediatezza del recesso, a differenza del licenziamento disciplinare.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che, nel caso di concessione di un termine di aspettativa dopo quello di malattia, i limiti temporali per il licenziamento sono da considerarsi dilatati. Secondo i giudici di Piazza Cavour è irrilevante, nel caso in questione, che l’aspettativa fosse stata concessa dopo la fine del periodo "di tolleranza", diversamente da quanto disponeva il C.C.N.L di categoria, posto che ciò non significava affatto un disinteresse o una rinuncia tacita al recessoda parte del datore.

Accanto alla tutela dell’interesse del dipendente, va infatti riconosciuta al datore di lavoro anche la possibilità di valutare, nel complesso, la convenienza della prosecuzione o meno del rapporto di lavoro, in relazione agli interessi aziendali e senza che ciò possa far nascere un'aspettativa del lavoratore in questo senso.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno dato ragione al superiore, posto che il recesso di quest'ultimo era avvenuto circa 6 giorni dopo che alla dipendente era stato comunicato che il periodo di aspettativa era finito e che lei non era ancora tornata a lavorare. Per altre info di diritto, potete premere il tasto "segui" accanto al nome dell'autore.