Voucher lavoro, cambiano le regole per le prestazioni di lavoro temporaneo. È stato approvato daI Consiglio dei Ministri il nuovodecreto che stabilisce la tracciabilità dei buono di lavoro che prevede l’obbligo, da parte degli imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro temporaneo, della comunicazione almeno 60 minuti prima dall'inizio della prestazione lavorativa. La legge delega, che introduce la tracciabilità del buono di lavoro, darà inoltre la possibilità ai disoccupati di non perdere il loro sussidio, rendendolo compatibile con eventuali rapporti di lavoro, tali da non far superare al lavoratore gli 8.000 euro annui.

Le nuove regole dei Voucher lavoro

La comunicazione dei momentanei rapporti di lavoro dovrà essere effettuata, con email o sms, dei dati anagrafici del lavoratore o con l’invio del suo codice fiscale, specificando la durata temporale e il luogo della prestazione lavorativa. La nuova procedura dei Voucher lavoro dovrà essere effettuata entro un' ora dal suo inizio e inviata alla sede del territorio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Per quanto riguarda il settore agricolo, le aziende saranno tenute a comunicare con le stesse modalità anagrafici sopra elencate, con un limite di tempo, di prestazione lavorativa, che non superi i sette giorni. Nel caso in cui vengano meno agli obblighi stabiliti, per le aziende scatterà una multa amministrativa che potrà essere dai 400 ai 2.400 euro.

Voucher lavoro domestico e baby sitter escluso dalla tracciabilità

Il lavoro domestico non è stato incluso dall’obbligo della sua tracciabilità, lasciando quindi fuori da queste nuove regole le famiglie che usano i voucher per pagare il lavoro di badanti, colf ebaby sitter.Il nuovo decreto inoltre prevede anche la possibilità, secondo la quale chi ha già un sussidio di disoccupazione, potrà comunque svolgere lavori temporanei senza per questo perdere l’indennità che gli spetta.

La soglia di reddito, per poter usufruire di questa agevolazione non potrà essere però superiore agli 8.000 euro annui. Lo stato di disoccupazione potrà quindi essere compatibile con lo svolgimento di mansioni lavorative, autonome o subordinate, dalle quali il lavoratore percepirà redditi esigui, tali da non superare la misura stabilite dal nuovo decreto.