La riforma del Jobs Act ha introdotto, tra le altre cose, delle modifiche alla normativa riguardante la visita fiscale e l’obbligo di reperibilità del lavoratore in caso di malattia. Trattandosi di un argomento che può prestare il fianco ad interpretazioni diverse da parte di chi deve mettere in atto le nuove regole, in particolare i medici che redigono materialmente il certificato, l’INPS ha ritenuto opportuno pubblicare con la circolare 95/2016 le linee guida con le indicazioni dei casi nei quali il lavoratore può essere esonerato dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Obbligo di reperibilità: chi può essere esonerato dalla visita fiscale

Le linee guida pubblicate dall’Inps intervengono specificando le condizioni che devono essere accertate per individuare le situazioni in cui il lavoratore in malattia può usufruire dell’esonero dalla reperibilità per la visita fiscale: gravità della malattia e conseguente necessità di ricorrere a terapie salvavita.

Per quanto riguarda l’elenco delle patologie gravi che richiedono il ricorso a terapie salvavita, la circolare INPS richiama direttamente il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 11 gennaio 2016.

Un altro caso per il quale è stabilito l’esonero dall’obbligo di reperibilità è la situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67 per cento.

A chi si applicano le nuove regole su visita fiscale e reperibilità

I lavoratori che possono usufruire dell’esonero dalla reperibilità sono i dipendenti del settore privato con esclusione, quindi, dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (ed esempio, i Co.Co.Co.) ed i lavoratori del settore pubblico.

E’ opportuno anche ricordare che essere esonerati dall’obbligo di reperibilità non esclude la possibilità che l’INPS possa procedere, comunque, a controlli. Gli stessi datori di lavoro, benché non possano richiedere la visita fiscale, sono invitati a segnalare all’Istituto il verificarsi di situazioni nelle quali è ‘opportuno’ procedere a verifiche.