La magistratura continua a parlare di assegno di divorzio. Questa volta lo ha fatto ricordando un orientamento consolidato, che porta a negare l’assegno di mantenimento in favore del richiedente, in presenza di 2 presupposti. Il magistrato può infatti disconoscere il diritto all’assegno di mantenimento quando:

  • il richiedente può lavorare, ma non si impegna a cercare un posto di lavoro. La donna che nella stragrandemaggioranza dei casi riceve l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito, se non lavora non può pensare (in assenza di altri redditi) di potere riceve dall’ex anche oltre quanto le spetta per legge. In tali casi deve infatti cercare un posto di lavoro che le consenta di vivere anche con le proprie forze. L’idea di poter contare solo su quanto mensilmente riceve sul suo c.c. dall’ex-marito comporta infatti la decadenza dal diritto al mantenimento.
  • il richiedente inizia una convivenza, potendo così contare sul sostegno economico di un’altra persona. In questo secondo caso il principio che soggiace alla legittima preclusione del diritto al mantenimento è legato infatti all’indipendenza economica acquisita dal richiedente l’assegno che è in grado di mantenere se stesso e i figli affidatigli attraverso anche l’apporto economico del nuovo compagno. E’ indispensabile che la convivenza si configuri stabile e duratura. Tale dato di fatto costituisce una preclusione che impedisce di pretendere il mantenimento anche se il nuovo partner è disoccupato.

Allo stesso modo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche il coniuge che deve versare l’assegno può chiedere la legittima riduzione dello stesso se ha iniziato una nuova relazione con un partner diverso, e ha avuto altri figli che deve a sua volta mantenere (Cass.

sent. n. 14175/16).

La Cassazione e l’ordinanza n.14244 del 12 luglio 2016

La Suprema Corte alla luce dei principi sovraesposti ha rigettato senza pensarci due volte il ricorso di una donna che avevacontestato la sentenza d'appello che le revocava l'assegno di divorzio. Per i giudici della Corte d’Appello, infatti, la ex moglie, poiché si era rifiutata di utilizzare sul mercato del lavoro le sue capacità professionali, non poteva vedersi il riconosciuto il diritto in questione. La conferma è arrivata anche dagli Ermellini che hanno gettato il ricorso della donna ritenendolo infondato e inammissibile, poiché mancano elementi idonei a dimostrare la "situazione di indisponibilità di mezzi economici e non l'autonomia reddituale”.

La stessa era infatti in grado di cercarsi un lavoro avendo avuto altre esperienze lavorative. La possibilità di potersi reimpiegare in un qualsiasi tipo di attività lavorativa e non impegnarsi a farlo presuppone la cancellazione irreversibile dell’assegno di mantenimento.

Obblighi familiari: novità dalla Legge europea n.122 del 2016

Sono invece in arrivo delle novità sul fronte dell’adempimento delle obbligazioni alimentari in favore dei familiari. La Legge europea n.122 del 2016 che entrerà in vigore il 23 luglio, prevede un’accelerazione dei tempi di riscossione dei crediti alimentari. Il Ministero della giustizia quindi può accedere alle informazioni sulla situazione economica dei soggetti obbligati a pagare gli alimenti.

Tali informazioni saranno quindi trasmesse all'ufficiale giudiziario affinché proceda direttamente in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari non corrisposti ai familiari. Per la trasmissione, è necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Un’altra novità concerne la possibilità di accedere al gratuito patrocinio nelle cause relative alla sottrazione internazionale dei minori e in tutte le controversie transfrontaliere rientranti comunque nell'ambito dell'Unione Europea. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.