Mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 in bilico: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sospeso l'ordinanza del ministero dell'Istruzione, la numero 241 dell'8 aprile 2016, per probabileincostituzionalità. Interessati al giudizio del Tar saranno, soprattutto, i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico nelle fasi B e C della Buona Scuola: l'eventuale giudizio di incostituzionalità rimetterebbe in giocoi trasferimenti di detti docenti, basati sull'ordinanza contestata che ha dato attuazione al contratto sulla mobilità 2016 sulle linee di quanto prescritto dalla legge 107 del 2015.
Mobilità docenti fasi B e C, torna tutto in gioco?
Il giudizio di sospensione del Tar, datato 23 giugno 2016, riguarda proprio i trasferimenti dei docenti della fase B e della fase C: i giudici amministrativi contestano la parte del provvedimento del Miur relativo al trasferimento di detti docenti che dovranno far riferimento ai nuovi ambiti territoriali ed attendere la chiamata diretta dei presidi, anziché ottenere la sede di titolarità attraverso la posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento. Allo stesso meccanismo non sono stati assoggettati, invece, gli insegnanti la cui assunzione sia avvenuta entro l'anno scolastico 2014-15 che hanno potuto beneficiare della scelta della sede tramite domanda di mobilità.
Ulteriori benefici sono previsti dal contratto sulla mobilità anche ai docenti idonei all'ultimo concorso datato 2012 nel comma che prevede la titolarità della sede all'interno della provincia dove hanno ottenuto il servizioprovvisorio.
Neoimmessi in ruolo Buona scuola: scelta sede per la mobilità 2016
La decisione di sospendere il provvedimento dello scorso 8 aprile da parte del Tribunale del Lazio è dettata, pertanto, da motivazioni di carattere discriminatorio nei confronti degli insegnanti delle fasi B e C e, in altre parole, dall'impossibilità di poter guadagnare la titolarità della sede allo stesso modo dei docenti assunti precedentemente e degliinsegnanti vincitori del concorso del 2012. Tale preclusione era già prevista dalla legge sulla Buona scuola emanata un anno fa a vantaggio solo di alcune categorie di docenti, come obiettato dai sindacati e da una parte dei costituzionalisti.