Il 20 luglio 2016, la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza molto importante per i lavoratori. Si tratta di una pronuncia relativa alle ferie, in seguito ad un ricorso contro una legge austriaca che, di fatto, ha terminato il suo iter proprio in seguito all'intervento della corte europea. Ecco di cosa si tratta e cosa cambia anche in Italia in merito alle ferie.

Le ferie in Italia e in Austria

In Italia, l’istituto delle ferie è disciplinato oltre che dal Diritto del Lavoro, anche dalla Costituzione e dal Codice Civile. Nel nostro paese ogni lavoratore, in maniera naturale e senza distinzione tra le varie tipologie di lavoro, ha diritto ad un periodo di almeno 4 settimane di ferie all’anno.

Questo diritto è irrinunciabile perché, nella prassi, serve per recuperare le energie perse nello svolgimento della professione, e per dedicare tempo alle proprie famiglie o attività sociali.

La legge in Italia è chiarissima: la metà delle ferie maturate (2 settimane) va consumata durante l’anno lavorativo di maturazione; mentre le restanti vanno utilizzate entro 18 mesi sempre da quell’anno. La malattia del dipendente o quella di un figlio fino ad 8 anni sospende l’utilizzo delle ferie che vengono posticipate. In Austria, invece, la legge prevede che i giorni di vacanza non goduti dal lavoratore per motivi personali, quindi anche per malattie, vengano persi. Proprio questo è l’oggetto del ricorso di un dipendente ad un tribunale di Vienna, che poi è finito alla Corte Europea.

Cosa hanno stabilito i giudici della UE

La Corte di Giustizia ha stabilito che le ferie non godute vanno sempre indennizzate, cioè vanno pagate al lavoratore. Il soggetto che ha scelto di ricorrere era un lavoratore di un comune dell’Austria. A questi era stata negata l’indennità per ferie non godute, per il protrarsi di un periodo di malattia.

Nella fattispecie, l'uomo ha chiesto la cessazione del rapporto di lavoro per andare in pensione,e nell’ultimo periodo di lavoro ha continuato a percepire lo stipendio di comune accordo con il datore di lavoro, restando per gli ultimi 90 giorni di assunzione in malattia.

Di fatto, non ha usufruito delle irrinunciabili ferie e, secondo la Corte, queste devono essere pagate al soggetto sotto forma di indennizzo.

In altre parole, quando un rapporto di lavoro cessa, a prescindere dal motivo e a prescindere che sia una scelta del datore di lavoro o del dipendente, le ferie maturate e non godute per qualsiasi motivo vanno pagate. Resta sempre inteso che, qualora il rapporto di lavoro sia terminato, ma la retribuzione sia pagata lo stesso causa malattia, il periodo in oggetto non concorre alla maturazione delle ferie.