Sono numerosi i praticanti avvocati che pensano o decidono di recarsi all'estero per il raggiungimento del titolo di avvocato, senza il quale non può esercitarsi la relativa professione. Il luogo più gettonato è rappresentato dalla Spagna. Ma il titolo raggiunto lì consente l'iscrizione nell'albo degli avvocati del Consiglio dell'ordine di appartenenza in Italia? La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 15200/16, ha affermato che per l'iscrizione dell'"abogado" in Italia, occorre il possesso di talune condizioni oggettive e soggettive.

Risulta noto che va escluso il carattere abusivo del comportamento di un cittadino di uno Stato membro che decida di recarsi in altro Stato membro per ottenere un titolo professionale, per poter poi rientrare nel luogo di origine ed esercitare la professione in questione; del pari, va affermata la legittimità della eventualità di procedere alla verificadi quanto auto-certificato dal cittadino, specie in merito alle asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione. Questi ultimi fanno riferimento a quelle circostanze in virtù delle quali potrebbe essere precluso l'esercizio della professione anche ad un cittadino italiano.

Abogado: iscrizione nella sezione speciale dell'albo

Si può procedere all'iscrizione dell' "Abogado" nella sezione speciale dell'albo; tale iscrizione dipende dalla sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 2001, di guisa che non può essere eccepita la mancanza di diversi e ulteriori requisiti, come ad esempio l'onorabilità, tranne nel caso in cui si versi in una ipotesi di abuso del diritto.

Nei requisti così come disciplinati dal citato articolo 6, ove si fa riferimento anche alla modalità di presentazione della domanda, nonché dei certificati da presentare in lingua italiana, si legge che il Consiglio dell'ordine entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (o della sua integrazione), se non ravvisa motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà immediata comunicazione all'autorità dello Stato membro di origine.

Se il Consiglio dell'ordine non si pronuncia nel termine dei 30 giorni, l'interessato entro 10 giorni può presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale sarà incaricato a decidere in merito alla domanda di iscrizione. Le Sezioni Uniti, inoltre, ricordano che la richiesta di iscrizione all'albo degli Avvocati stabili richiede il presupposto di una condotta illibata rispecchiante le previsioni comportamentali previsti dall'ordinamento forense.