Con la recentissima decisione n. 15283/2016 le S.U. della Cassazione sono tornate ad imbattersi sul tema del riparto di giurisdizione in merito ai giudizi aventi ad oggetto l’acquisizione sanante e le relative indennità previste dall’art. 42-bis del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità. La giurisdizione è devoluta al giudice ordinario (Corte d’Appello in unico grado). 

La materia è regolata dall’art. 42-bis del citato testo unico (DPR n. 327/01)

Tale legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

L’Autorità amministrativa acquista la proprietà del bene solo dal momento in cui viene emesso l’atto di acquisizione. E’ previsto altresì uno specifico obbligo “rafforzato” di motivare l’atto, essendo necessario che in esso siano indicate le cause che hanno reso necessaria l’utilizzazione dell’area privata ed anche il momento dal quale essa è iniziata.

Si tratta di quelle circostanze “eccezionali” (di pubblico interesse) tali da giustificare l’occupazione e sempre che non vi siano valide alternative a tale estremo atto.

La proprietà pertanto viene trasferita previo il pagamento della somma che deve avvenire entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di acquisizione.

E’ stata eliminata la possibilità di acquisizione a seguito del provvedimento del giudice amministrativo (in conseguenza dell’azione restitutoria spiegata dal privato proprietario del bene acquisito). 

La giurisdizione e la natura dell’indennizzo

Al privato che subisce l’acquisizione spetta l’indennizzo configurato come indennizzo da atto illecito che include pertanto sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, tenendo conto ovviamente del valore del bene espropriato.

Per quanto riguarda la giurisdizione le Sezioni Unite con la sentenza in parola hanno ribadito (in linea con la precedente sentenza n. 22096/15) la riserva di giurisdizione in capo al G.O.

La Corte infatti giunge a tale affermazione sulla scorta del carattere espropriativo del provvedimento della natura essenzialmente indennitaria del danno previsto dalla norma (che invece indica a-tecnicamente come “risarcitorio”), e sulla considerazione che trovano applicazione anche le norme di cui all’art.

133 co. 1 lett. g del Codice del processo amministrativo e gli art. 53-54 del Testo Unico sull’ espropriazione. In effetti, secondo la Corte, le predette norme attribuiscono al giudice amministrativo le controversie attinenti gli atti che sono espressione della funzione pubblica in materia di espropriazione; invece al giudice ordinario solo le controversie attinenti la determinazione dell’indennità.

In effetti tali considerazioni seguite dalla Corte di Cassazione sarebbero anche conformi a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2/2016

Ecco la massima: “Le controversie aventi a oggetto la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'articolo 42-bis, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza in unico grado della Corte di appello”.