La nota Miur N. 24306, emanata dal Ministero dell'Istruzione, contiene informazioni riguardanti la procedura per il conferimento delle supplenze al personale docente e ATA, procedura che quest'anno sta subendo un cospicuo ritardo derivante dal protrarsi delle operazioni riguardanti la mobilità.

La novità, non certo gradita dai docenti, è quella riguardante il divieto di cumulo di supplenze oltre i 36 mesi, divieto che, comunque, riguarda solamente le supplenze annuali. Pertanto, il docente che abbia superato tale limite potrà, comunque, ricevere incarichi riguardanti supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche così come quelle riguardanti le supplenze brevi e saltuarie.

Il divieto, dunque, riguarda solamente quelle cattedre che restano prive di titolare dopo l'accantonamento per le immissioni in ruolo e la mobilità interprovinciale e professionale.

Ultime news scuola, 6 settembre: divieto supplenze per docente che ha superato i 36 mesi di servizio

Il Miur, comunque, non ha fornito spiegazioni in merito al comportamento che dovranno adottare gli uffici scolastici e i docenti stessi che hanno superato tale limite. Oltre tutto il comma 131 della legge 107 non ha posto particolari oneri in capo ai docenti precari interessati da tale divieto, anche perchè spetta all'amministrazione centrale l''individuazione' del personale adatto a ricoprire tali incarichi.

L'accertamento potrà avvenire tramite autocertificazione ma resta il fatto che il Miur non ha nemmeno spiegato come si dovrà procedere nel caso in cui venga accertato il superamento dei 36 mesi, visto che il divieto è da considerarsi tassativo in quanto previsto espressamente dalla legge.

In ogni caso, il docente individuato per la supplenza annuale conserverà ugualmente titolo per accettare una supplenza fino al 30 giugno.

Supplenze anno scolastico 2016/2017: il Miur dovrà fornire chiarimenti

Che cosa succede nel caso in cui il docente abbia accettato tre supplenze annuali sino al 31 agosto ma una di queste, per esempio, non ha coinciso con l'inizio dell'anno scolastico per diversi motivi?

Il docente non ha ancora, di fatto, raggiunto il limite dei 36 mesi e, in teoria, potrebbe ancora essere ritenuto idoneo per accettare la supplenza annuale 2016/2017. Anche questo aspetto non è stato ancora chiarito dal Miur ma si presume che il docente possa vantare, comunque, il diritto di accettare la supplenza limitatamente, però, ai giorni che mancano al raggiungimento del limite dei 36 mesi.