Esame Avvocato 2016: pubblicate le due tracce per lo svolgimento del parere di civile. Qui si riporta la seconda traccia e si tenta di fornire I riferimenti normative e le possibili sentenze utili all’espletamento della prova.

esame avvocato 2016, seconda traccia di civile

Caio nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall'amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente, nel maggio 2008 acquista un piccolo appartamento grazie al denaro ricevuto dell'amico Mevio....

Riferimenti: norme e sentenze

Art. 769 cod. civ Definizione.

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Art. 771 cod. civ. Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Art. 1159 cod. civ Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

Sentenze

Un’importante sentenza è quella della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che si è pronunciata su un caso di particolare rilevanza, analizzando se il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art.

771 cod.civ., ovvero se i ‘beni non presenti del donante’ comprendano solo beni futuri, dunque non ancora esistenti, oppure anche quei beni che, seppur venuti in essere, non rientrino nel patrimonio del donante al momento della donazione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano dichiarato la nullità della donazione ex art.

769 e 771 c.c..

La seconda sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2014 ha innanzitutto ricordato come, nonostante l’art. 769 c.c. abbia assoggettato la donazione al principio consensualistico, sia risultato prevalente in giurisprudenza, in via di interpretazione dell’art. 771 c.c., la tesi della necessaria immediatezza dell’arricchimento altrui e, dunque, dell’altrettanto necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto (a tal proposito vengono richiamate alcune sentenze quali Cass.

N. 12782/2013; n. 10356/2009).

Al contrario, la seconda sezione ha ricordato da un lato le critiche di parte della dottrina, fondate sullo stesso articolo 769 c.c., il quale contempla l’arricchimento della parte donataria operato “assumendo verso la stessa un’obbligazione”; e, dall’altro ha ricordato la sentenza della Cassazione del 5 febbraio 2001, n. 1596, che ha considerato la donazione di cosa altrui non nulla, ma semplicemente inefficace, con conseguente sua idoneità a valere quale titolo per l’usucapione immobiliare abbreviate. La seconda sezione ha quindi aggiunto che la soluzione della questione posta è evidentemente correlate alla ratio dell’art. 771 c.c.

Significativa è la sentenza n.

10356/09, in cui la Cassazione aveva disposto che: "la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo deve risultare suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.