Il 2017 rappresenta un anno di ricco di cambiamenti per la professione forense, sia per l’organizzazione della giustizia sia per gli avvocati stessi, analizziamoli nel dettaglio.
Il processo amministrativo telematico
Dal primo gennaio entra in vigore il processo telematico anche in ambito amministrativo. Il cd. PAT è entrato a regime e pertanto per la proposizione dei ricorsi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato sarà necessaria la procedura telematica, e per il primo anno saranno ancora utilizzate (come per il processo civile) le copie di cortesia in formato cartaceo.
Per i procedimento già pendenti alla data del 31.12.2016 sarà conservato il precedente regime con fascicolo cartaceo.
Polizza assicurativa obbligatoria
Dall'11 ottobre 2017 tutti gli avvocati dovranno munirsi di una polizza assicurativa professionale.
Il decreto ministeriale del 22.09.2016 ha infatti indicato le condizioni minime ed il massimale delle polizze. La polizza dovrà coprire il danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Tali danni saranno coperti qualora causati da responsabilità per colpa grave, sia verso i clienti che verso terzi: sia i danni derivanti da colpa diretta dell’avvocato sia quelli derivanti da colpa o dolo dei collaboratori, praticanti e dipendenti.
Le sorti della Mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria in materia civile, quale strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie, introdotta dalla L. 69/13 ha una scadenza quadriennale che viene a cadere al 20.09.2017, entro tale data saranno tirate le somme ed il ministero deciderà se confermare o meno tale istituto.
Con molta probabilità sarà confermata in virtù del numero dei giudizi che è stato senz’altro ridotto nel corso di questi quattro anni.
Iscrizione nell’elenco dei Difensori d'ufficio
Il termine inizialmente fisato al 31.12.2016 per la presentazione della domanda per rimanere iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio è stato prorogato al 31.03.2017.
La domanda va proposta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza allegando i documenti richiesti. All’atto della domanda il richiedente dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;
b) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n.
247
Il nuovo esame di abilitazione
Da quest’anno le prove scritte per l’esame di abilitazione alla professione forense cambierà e pertanto non saranno più utilizzabili i codici annotati con la giurisprudenza, in candidati quindi potranno far affidamento solo sulla personale preparazione per affrontare il caso da risolvere il sede d’esame, ciò a vantaggio dei più meritevoli. E’ auspicabile che le tracce verteranno su problematiche risolvibili con l’applicazione dei principi generali regolatori della materia e con le norme di diritto sostanziale processuale. Per restare aggiornato sulle novità di diritto ed economia premi il tasto Segui accanto al nome.