Rimangono ancora in sospeso alcune questioni che riguardano la mobilità dei docenti della Scuola per il prossimo anno scolastico, il 2017/2018. In particolare, alcuni dubbi riguardano aspetti della presentazione della domanda di mobilità che, con tutta probabilità, potrà essere inoltrata nella prossima primavera, dopo la firma definitiva del contratto sulla mobilità sul quale stanno decidendo ministero dell'Istruzione e sindacati. La prima questione riguarda i codici delle scuole che dovranno essere riportati nella domanda di mobilità dai docenti.

Domanda mobilità docenti scuola superiore 2017: codici da riportare

Infatti, per le domande di mobilità nella scuola superiore del 2017, occorrerà fare riferimento all'istituzione scolastica e non più alla singola scuola come avveniva in passato. La sede dove il docente poi presterà servizio sarà decisa dal preside dell'istituzione scolastica, dopo aver stabilito i criteri della propria decisione ed averli comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) nel momento in cui verrà stipulato il contratto integrativo dell'istituto. Ciò è stabilito nell'ultimo accordo sulla mobilità tra Miur e sindacati siglato il 31 gennaio scorso. Andranno in pensione, pertanto, i precedenti codici meccanografici: non dovranno essere utilizzati quelli relativi alle scuole superiori che si usavano fino allo scorso anno, ma quelli che nel bollettino ufficiale presentano la dicitura di non esprimibilità da parte degli insegnanti.

Mobilità docenti 2017: titolarità di sede nella scuola per insegnanti già di ruolo

Ultime questione relativa alla mobilità delle scuole superiori per il 2017 riguarda il dubbio se anche i docenti già di ruolo e già titolari di sede sulla scuola debbano presentare la domanda di mobilità e possibili effetti. Secondo quanto previsto dal comma 73 della legge sulla Buona scuola, l'ipotesi più accreditata è quella secondo la quale i docenti di ruolo che non presenteranno la domanda o che si vedranno respingere la stessa, abbiano diritto a conservare la titolarità della sede. Infatti, il comma indicato specifica che i docenti che siano già assunti a tempo indeterminato conservano la titolarità presso la scuola dove prestano servizio.