Se il rinvio dell’incontro del 13 marzo tra Governo e sindacati ed il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi per la riforma Pensioni sono notizie negative, in materia previdenziale qualcosa si muove comunque. C’era attesa per una circolare Inps recanti disposizioni sul regime sperimentale donna e ieri, 15 marzo, l’Istituto ha pubblicato una nota ufficiale. Ecco cosa dice l’INPS su opzione donna, l’uscita anticipata per le lavoratrici.

Il messaggio 1182 del 2017

La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha emanato una nota che è possibile consultare in rete, sul portale ufficiale dell’Istituto, inps.it nell’area, INPS comunica.

Il messaggio riguarda opzione donna, con la sua estensione rispetto a quanto previsto nella penultima manovra finanziaria e con tutti i cambiamenti inseriti nella Legge di Bilancio in vigore da inizio 2017. Nel messaggio l’INPS certifica che la misura di uscita anticipata resta sempre quella a 57 anni di età con 35 di contribuzione versata. Per il 2017, potranno fare domanda tutte le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano centrato almeno 35 anni di contributi versati e 57 anni di età. Nessun accenno a quali contributi sono utili al calcolo, pertanto resta confermato come i 35 anni debbano essere di contributi effettivi e non figurativi, che di fatto servono solo per centrare i requisiti utili per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

In pratica, i figurativi servono per raggiungere i 20 anni di contributi che servono, insieme a 66 anni e 7 mesi di età, per la pensione di vecchiaia, oppure i 42 e 10 mesi (41 e 10 per le donne), per la pensione anticipata.

L’aspettativa di vita

Nel messaggio, l’Istituto conferma come alla misura si applica il meccanismo degli scatti relativi all’aumento dell’aspettativa di vita e quello delle finestre mobili.

In pratica, possono lasciare il lavoro le donne che hanno compiuto 57 anni e 7 mesi di età, entro il 31 luglio 2016. Si tratta di un aumento di 4 mesi rispetto alla soglia anagrafica inserita nella sperimentazione di opzione donna del 2015, quando il limite era fissato a 57 anni e 3 mesi. Resta confermato che per le lavoratrici autonome, il limite anagrafico è fissato a 58 anni e 7 mesi, così come per chi ha versamenti nelle gestioni esclusive dell’AGO, i contributi necessari sono 34 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Il calcolo della pensione resta quello contributivo, quindi altamente penalizzante in termini di assegno pensionistico. Resta inteso che la domanda può essere presentata anche oltre il termine della finestra mobile di ciascuna lavoratrice, fermo restando che la decorrenza in questo caso sarebbe posticipata alle finestre successive. Altro fattore sottolineato nella nota è l’obbligo di cessazione dell’attività di lavoro svolta nel momento in cui si presenta istanza di pensione anticipata in regime.