Il nuovo anticipo pensionistico di stampo sociale non potrà essere utilizzato assieme agli altri strumenti previsti dalla legislazione per il sostegno al reddito. Il principio di esclusione, già segnalato negli scorsi articoli della rubrica "Parola ai Comitati", è contenuto nella legge di bilancio 2017 e rappresenta un criterio chiave da tenere a mente per la valutazione delle possibilità di accesso alla misura. Vediamo insieme i dettagli sulla vicenda nel nostro nuovo approfondimento tecnico sull'APE sociale.

Pensioni anticipate e APE sociale: il principio di esclusione rispetto ai provvedimenti di welfare

Partiamo dall'esposizione dello schema di riferimento riguardante l'incompatibilità tra sussidi di natura assistenziale e APE sociale. L'anticipo risulta infatti potenzialmente accessibile sia dai lavoratori dipendenti che dai commercianti. Nel primo caso la Manovra 2017 stabilisce che in caso di disoccupazione il provvedimento è indirizzato solo a coloro che hanno terminato la fruizione del sussidio (come l'indennità di mobilità o la Naspi) da almeno tre mesi. Per quanto concerne i secondi, si conferma anche in questo caso l'incompatibilità con l'indennizzo ai commercianti, rivolto a tutelare coloro che si sono trovati costretti a cessare in via definitiva la propria attività.

Da notare poi che la non cumulabilità risulta presente anche con altri strumenti di tutela, pensati per sostenere il reddito della persona o della famiglia. È il caso dell'Asdi, della disoccupazione per chi svolge attività nel settore agricolo, dell'indennità di mobilità o della Dis Coll.

Il prestito ponte avrà vincoli stringenti anche per chi vorrà svolgere una nuova attività lavorativa

Da verificare caso per caso la compatibilità dell'APE sociale rispetto allo svolgimento di un'eventuale nuova attività lavorativa durante la percezione del sussidio. In questo caso dobbiamo prima di tutto chiarire che non sarà possibile in alcun modo proseguire quella precedente alla richiesta di anticipo pensionistico, visto che il sussidio risulta soggetto alla cessazione dell'attività dipendente o autonoma svolta prima della domanda.

Durante la percezione del reddito ponte, sarà però possibile percepire redditi relativi a impieghi ridotti. Nel caso di eventuali contratti da lavoro dipendente, non si dovrà superare la soglia delle 8000 € l'anno, un importo che si riduce ulteriormente per il lavoro autonomo fino alle 4800 euro. Come da nostra prassi, restiamo a disposizione dei lettori nel caso desiderino aggiungere un nuovo commento nel sito. Mentre per ricevere le prossime notizie di aggiornamento sulle pensioni vi ricordiamo di usare la comoda funzione "segui" che trovate in alto, vicino al titolo dell'articolo.