Da oggi, 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, anche quelli che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assicurati con enti privati, saranno obbligati a comunicare all'Inail i dati dei propri dipendenti che sono assenti per infortunio anche per il periodo di un solo giorno. Questo nuovo obbligo va ad aggiungersi a quello già in essere della denuncia degli infortuni con prognosi di almeno quattro giorni, escludendo, ovviamente, quello in cui si sia verificato l'evento. La comunicazione è stata data dall'inail attraverso la sua Circolare n°42 del 12 ottobre 2017.

Cosa prevede la Circolare 42 dall'inail

Per quanto riguarda la comunicazione dell'infortunio, la Circolare Inail prevede che il datore di lavoro sia obbligato ad effettuare la comunicazione entro, massimo, 48 ore dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione, specifica la Circolare, viene fornita ai soli fini statistici ed informativi.

Inoltre, per agevolare il compito dei datori di lavoro e degli altri intermediari tenuti ad effettuare la comunicazione viene reso disponibile, da oggi, un nuovo servizio telematico denominato, proprio, Comunicazione di infortunio, reperibile sul sito istituzionale dall'inail.

Ad ulteriore supporto, come specificato nella Circolare, è possibile consultare, sempre online, un manuale utente, reperibile nella sezione Supporto, Guide e manuali operativi del portale Inail.

Inoltre, la consultazione del servizio on line è semplificata essendovi sezioni distinte e dedicate a seconda che il dipendente appartenga ad una amministrazione pubblica o ad una istituzione privata.

La Circolare avverte anche che se per comprovati ed eccezionali problemi tecnici non fosse possibile inviare la comunicazione attraverso il portale, questa dovrà essere trasmessa, sempre entro 48 ore, tramite PEC, alla sede locale dall'inail, individuata in base al domicilio del lavoratore.

Inoltre, alla mail sarà necessario allegare anche la copia della schermata del portale con il messaggio di errore.

Le possibili sanzioni del mancato invio

Anche se, ribadiamo, la comunicazione avviene ai soli fini statistici e informativi, cionondimeno il mancato invio comporta, per il datore di lavoro, delle sanzioni amministrative alquanto pesanti.

È , infatti, prevista una multa variabile dai 548 euro fino ad un massimo di circa 1973 euro. Inoltre, per le comunicazioni di infortuni superiori ai 3 giorni sono previste sanzioni anche per l'inesatta comunicazione variabili dai 1300 euro circa agli 8 mila.