Una recente sentenza della Cassazione, la n° 29062 del 5 dicembre scorso ha stabilito un precedente riguardante un lavoratore che non si fa trovare al proprio domicilio per la visita fiscale durante una assenza per assistere un familiare disabile. Non essendoci traccia nella normativa di riferimento di particolari orari nei quali il lavoratore debba prestare assistenza al parente disabile, il soggetto che durante l’orario di lavoro non presta assistenza l familiare, non è suscettibile di licenziamento. Una sentenza che sicuramente creerà casi analoghi per quanto riguarda i permessi retribuiti e le visite fiscali, che risultano materia molto spinosa e difficile da capire per via delle ultime novità entrate in scena lo scorso settembre.
Ecco tutto quello che c’è da sapere su questi istituti, cioè su visite fiscali, polo unico, malattie e permessi per non farsi trovare impreparati per il 2018.
Visite fiscali, orari e fasce di reperibilità
La nascita del Polo Unico di Medicina Fiscale, che risulta in capo all’Inps, rappresenta una autentica rivoluzione delle visite mediche fiscali per i lavoratori in malattia. Una novità che nell’idea dei legislatori servirà per ottimizzare risorse e spese e per meglio controllare eventuali abusi per i famosi furbetti, quei dipendenti che usualmente collegavano false malattie a week end e ponti per allungare i periodi di assenza continuativa sul lavoro. È l’Inps quindi a detenere totalmente l’onere dei controlli sia per i dipendenti pubblici che per quelli del settore privato.
Per quanto riguarda le fasce orarie nelle quali i lavoratori in malattia devono farsi trovare al proprio domicilio per l’eventuale visita, per i lavoratori pubblici anche nel 2018 saranno dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Per i lavoratori privati invece, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Per tutti l’obbligo di reperibilità non prevede pause, essendo prestabilito per 7 giorni su 7 festivi inclusi.
Casi particolari, esenti e fasce di retribuzione
Vengono esentati dal restare a disposizione delle eventuali visite i soggetti che hanno avuto infortuni sul lavoro, donne in gravidanza a rischio, cause di servizio, soggetti con patologie gravi da richiedere cure salvavita o patologie relative a stati di invalidità che producono la riduzione delle capacità lavorative di almeno il 67%.
Il Polo Unico dell’Inps non ha poteri di visita per poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari e così via. Il comparto sicurezza infatti ha regole relative alla malattia e quindi alle visite fiscali diverse dagli altri lavoratori. Per questi valgono le regole precedenti alla nascita del polo unico, mentre per quanto concerne gli orari di reperibilità sono gli stessi dei dipendenti pubblici. Per questi lavoratori vale la regola del doppio certificato, uno di prognosi ed uno di diagnosi che devono emettere il medico di famiglia e quello del Corpo presso cui prestano servizio. Per questi valgono le stesse esenzioni che valgono per tutti i lavoratori. l’assenza alla visita di controllo può portare a sanzioni anche pesanti.
Parliamo di assenze ingiustificate, ma non solo, perché ce ne sono altre per la non presentazione del lavoratore alla visita ambulatoriale. I medici dell’Inps che non trovano il malato al proprio domicilio durante le ore di reperibilità devono invitare lo stesso lavoratore a presentarsi alla visita ambulatoriale nella quale devono essere presentate le pezze giustificative per l’assenza. In generale, sono considerati casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo anche il non aver sentito il campanello di casa, l’assenza del nominativo del lavoratore sul citofono, l’eventuale guasto dello stesso e ogni altra giustificazione di assenza adducendo problematiche che potevano essere espletate in orari diversi da quelli della reperibilità.
Per quanto riguarda invece la retribuzione durante i periodi di malattia, esistono fasce di retribuzione ben definite. Fino a nove mesi di malattia si percepisce il 100% dello stipendio giornaliero normalmente percepito dal lavoratore. Per i 3 mesi successivi, quindi fino al completamento dell’anno di assenza si percepisce il 90% e per i sei mesi ulteriori il 50%.