Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla possibilità di ottenere un anticipo pensionistico tramite i fondi pensione ed in particolare attraverso il nuovo istituto della RITA. La sigla sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ed indica un'opzione attraverso la quale il lavoratore può chiedere il riscatto di una parte o della totalità del proprio montante accumulato nella previdenza integrativa. A tale proposito, la circolare della Covip n. 888/2018 fornisce chiarimenti esaustivi per i fondi al fine di elaborare correttamente le richieste di prepensionamento dei lavoratori.
Tra queste, evidenziamo il fatto che non sarà più necessario da parte di quest'ultimi far produrre una specifica certificazione dall'Inps. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento.
Pensioni anticipate e RITA: non servirà un'apposita attestazione
Tra le conferme contenute all'interno della circolare, assume particolare rilevanza il fatto che "la sussistenza dei requisiti non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come previsto in precedenza". Il riferimento va alla prima versione della RITA, che restava vincolata al raggiungimento dei requisiti previsti per l'adesione all'APE volontaria. Con la legge di bilancio 2018 si sancisce il definitivo distacco tra le due misure, pertanto il lavoratore potrà inoltrare domanda di prepensionamento ai fondi presentando qualsiasi documentazione già in suo possesso che possa comprovare il requisito ventennale di contribuzione presso un istituto previdenziale pubblico o sostitutivo (come le casse professionali).
Rendita Integrativa Anticipata Temporanea: i nuovi requisiti di accesso
Per quanto concerne i requisiti di accesso, la Covip conferma i due possibili scenari. Nel primo caso l'aderente deve aver cessato l'attività lavorativa e aver maturato almeno 20 anni di versamenti nei regimi obbligatori di appartenenza. Deve inoltre possedere almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
In questo caso, potrà accedere alla RITA con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di pensionamento secondo l'assegno di vecchiaia. Una seconda possibilità riguarda invece coloro che risultano inoccupati da almeno 24 mesi. In questo caso, ferma restando un'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare di almeno cinque anni, viene meno il vincolo di contribuzione ventennale presso l'Inps o una gestione sostitutiva.
Allo stesso tempo, l'anticipo potrà essere richiesto anche a 10 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia, consentendo di fatto una modalità privata di prepensionamento a partire dai 57 anni di età.
Gli aggiornamenti in merito alle modalità di pagamento della RITA
Un ultimo dettaglio riguarda infine l'erogazione della rendita in favore del beneficiario. Secondo quanto evidenziato dalla Covip, la rata non potrà essere erogata attraverso scadenze superiori al trimestre. Questo per non vanificare il senso della misura, destinata a garantire un sostegno al richiedente. Per il medesimo motivo, il lavoratore potrà fruire dell'aliquota fiscale di maggior vantaggio, che va dal 15% al 9% a seconda degli anni di permanenza nel fondo (al posto del 23% normalmente applicato alle ordinarie modalità di riscatto).
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