Oramai in tutti gli studi legali la corrispondenza fra avvocati e fra avvocati e clienti viaggia quasi esclusivamente via email. Giurisprudenza di legittimità recente (Cassazione, sentenza n. 2319/2016) ritiene infatti che anche l’e-mail può essere idonea a provare l'esistenza del mandato professionale all'avvocato per espletare attività di consulenza o, comunque stragiudiziale, indipendentemente dall’esistenza di un formale mandato conferito con la forma scritta.

Avvocati: basta una email per provare il conferimento del mandato

Ciò che conta è una qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.

La Corte di Cassazione è ritornata sul punto, pronunciandosi quindi sul valore probatorio dell’email. Lo ha fatto nell’ordinanza n. 11606/2018 esaminando una vicenda originata da un decreto ingiuntivo, intimato per il pagamento di strumentazioni ordinate da una società, revocato poi in corso di causa per il sopravvenuto pagamento di parte della somma in oggetto. Il caso di specie ha riguardato la condanna della società al pagamento dell'importo residuo. Anche la Corte d’appello confermava la posizione debitoria di tale società, provata dalla presenza di e-mail che dimostravano l’esistenza di un contratto di fornitura intercorso fra le parti. Dal momento che tali e-mail non erano state contestate o disconosciute doveva ritenersi che formassero piena prova.

E-mail: piena prova dei fatti rappresentati

I giudici di legittimità quindi precisano che l'e-mail rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate dall'articolo 2712 c.c., e dunque formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Deve però sussistere una condizione: che colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose rappresentati.

L'e-mail rappresenta un documento informatico ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. Ecco quindi che secondo la Cassazione, nel caso in esame, è stata correttamente dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l'importo del credito azionato col decreto ingiuntivo. La società debitrice si era impegnata a rientrare dalla propria esposizione debitoria. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sul mondo del lavoro, dei concorsi e della scuola, continuate a seguirci su Blasting News.