Quota 100 è la grande novità previdenziale del 2019. Si può andare in pensione dai 62 ai 66 anni di età, sia per lavoratori del settore privato che per gli statali. Nel pubblico impiego un comparto da sempre con regole particolari in materia Pensioni risulta essere la Scuola. Per lasciare il posto di lavoro e andare in pensione nel mondo della scuola, più che l’anno solare o il momento in cui si raggiungono le soglie di età e contributi utili per una qualsiasi delle prestazioni pensionistiche vigenti, si tiene in considerazione l’anno scolastico.

Quota 100 non fa eccezione ed il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato ieri una circolare che dà il via alle richieste di pensionamento del 2019, anche quelle che riguardano quota 100.

La circolare del Miur

La circolare n° 4 del ministero dell’Istruzione recepisce le novità prodotte dal decreto del governo sulle pensioni, appena finito in Gazzetta Ufficiale. La circolare spiega i requisiti necessari e fornisce le informazioni utili ed operative ai lavoratori che vorranno aderire alle misure di pensionamento anticipato. Come al solito, nel mondo dell’Istruzione occorre distinguere tra domanda di pensione e domanda di cessazione del servizio. Per quest’ultima infatti, la nota del Miur stabilisce nel lasso di tempo tra il 4 ed il 28 febbraio, quello utile alla presentazione delle istanze.

Tutto il personale della scuola interessato ad una delle tante forme di pensionamento oggi vigenti, da quota 100 alle pensioni anticipate, naturalmente in possesso dei requisiti previsti o in procinto di completarli, deve prima presentare al Miur la domanda di cessazione. Il sistema da utilizzare è quello classico per il comparto, cioè con la procedura “istanze on line” Polis.

Cosa bisogna sapere delle nuove misure pensionistiche

Come dicevamo in premessa, la quota 100 consente un pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contribuzione previdenziale. Combinazioni in campo, oltre alla prima che possiamo definire della quota 100 perfetta sono 63+38, 64+38, 65+38 e 66+38.

Per la quota 100 occorre ricordare che vige il divieto di cumulo del reddito da pensione con quello da lavoro. Si potrà arrotondare la pensione con la quota 100, con redditi da lavoro occasionale (quelli riconosciuti dal Codice Civile articolo 2222) ed entro il tetto massimo per anno solare di 5.000 euro. Tale divieto è imposto per tutta la durata dell’anticipo, cioè fino al compimento del sessantasettesimo anno di età del beneficiario.

Con opzione donna invece, si va in pensione con 59 anni di età e con 35 di contributi, ma la pensione che si percepirà sarà notevolmente ridotta di importo per via del calcolo contributivo imposto dalla normativa in vigore. Anche nel 2019 la pensione anticipata resta confermata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

La pensione di vecchiaia classica invece dal 1° gennaio si percepisce con 20 anni di contributi e con 67 anni di età. Per tutto il personale della scuola va ricordato che la domanda di cessazione va presentata se si maturano i requisiti per una qualsiasi di queste misure di quiescenza, entro il prossimo 31 dicembre 2019.