Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto rappresentano le indennità spettanti ai lavoratori una volta finito un determinato lavoro subordinato. Ai dipendenti pubblici al termine del rapporto di lavoro con l’Ente presso cui prestano servizio spetta il TFS. Esso spetta a tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001, perché per le assunzioni successive come nel settore privato anche nel pubblico si parla di TFR. La materia, soprattutto nel lavoro pubblico è molto discutibile, con diversi lavoratori che ogni anno presentano ricorso a vari organi giudiziari per via della particolarità con la quale il TFS è liquidato.

La cosiddetta buonuscita per i lavoratori statali molte volte è pagata a rate e dopo diversi mesi dall’uscita dal lavoro. Proprio in questi giorni è arrivata una sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso di una lavoratrice riguardante proprio il meccanismo di liquidazione della buonuscita lei spettante.

I tempi di liquidazione del TFS

Nessuna domanda deve essere presentata dal lavoratore per ricevere l’indennità di fine servizio, perché tale prestazione è corrisposta d’ufficio. Se l’ammontare del TFS è pari o inferiore ad € 50.000, questo è liquidato in unica soluzione. Se l’ammontare del TFS è sopra 50.000 euro e fino a 100.000 euro, la liquidazione è in due rate annuali, la prima da 50.000 euro e la seconda della parte restante.

Per TFS ancora maggiori invece le rate diventano 3, con le prime due entrambe da 50.000 euro e la terza pari a ciò che resta. I tempi con cui vengono erogate queste indennità variano al variare del motivo della cessazione del rapporto di lavoro. Le prime rate o il totale in soluzione unica per cifre inferiori a 50.000 euro vengono pagate entro 105 giorni se la chiusura del rapporto di lavoro proviene da decesso del lavoratore o da cessazione per invalidità.

Per chi invece cessa il lavoro per raggiunto limite di età (pensione) o per raggiunto limite di servizio (il contratto a tempo determinato), l’erogazione del TFS non può avvenire prima di 12 mesi dalla data di chiusura del rapporto lavorativo. Nel caso di dimissioni volontarie, licenziamento e destituzioni dal lavoro, occorre attendere minimo 24 mesi prima di poter vedersi liquidare il TFS.

La pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità del meccanismo con cui si liquidano le indennità ai lavoratori pubblici come le abbiamo descritte nel paragrafo precedente. La Consulta si è pronunciata su un ricorso di una dipendente del Ministero di Giustizia che, al termine di 42 anni di carriera, è andata in pensione nel 2016. Si chiama Lia Capilli la lavoratrice che ha interpellato i giudici perché ha visto il primo versamento del TFS a lei spettante liquidato solo a dicembre 2018. È stato il Tribunale di Roma a sollevare dubbi di incostituzionalità sul pagamento differito e rateale della buonuscita a questa lavoratrice. I giudici hanno sottolineato che nel caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio, come lo è il caso della signora Capilli, nulla vieta allo Stato di provvedere alla liquidazione del TFS non prima di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed in rate differite annuali.