Arrivano le precisazioni dell'Inps sui periodi scoperti da contributi per i requisiti di uscita riguardanti le Pensioni anticipate e di vecchiaia e per la determinazione della misura dell'assegno pensionistico: infatti, la circolare numero 106 del 2019 specifica che, nella nuova disciplina recentemente modifcata, sono stati ampliati i confini dei versamenti contributivi e che al pagamento dei contributi può provvedere anche lo stesso datore di lavoro. C'è tempo ancora fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al termine del periodo sperimentale, per presentare domanda tramite i servizi online dell'Inps, del Contact Center oppure dei patronati e Caf.

Pensioni anticipate e vecchiaia, ultime notizie di oggi su riscatto contributi per uscita

Il pagamento dei contributi ai fini delle pensioni anticipate e di vecchiaia avrà, dunque, confini più ampi per i buchi contributivi. Ciò significa che, secondo quanto precisato dall'Inps, le date del primo e dell'ultimo versamento andranno ad individuare l'anno (e non il giorno) a partire dal quale e fino al quale potranno essere riscattati i contributi. A pagare i contributi può provvedere anche il datore di lavoro impiegando, a tal proposito, i premi spettanti al dipendente: il datore beneficierà comunque di una deduzione del costo d'impresa. Al riscatto dei contributi, meccanismo introdotto dal Decreto legge numero 4 del 2019, hanno accesso i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché gli autonomi, privi di versamenti prima del 1° gennaio 1996 (dunque appatenenti al meccanismo contributivo per il calcolo della pensione) e non ancora pensionati.

I periodi contributivi ammessi al riscatto deve collocarsi, pertanto, tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019, giorno precedente all'entrata in vigore del Decreto legge 4 del 2019: il massimo di contributi riscattabili è fissato in cinque anni, anche non continuativi.

Misura pensione, uscita prima con anticipata, presentazione domanda e costo riscatto contributi

L'efficacia del riscatto dei contributivo, come specifica la legge numero 26 del 2019, riguarda sia il diritto al conseguimento della pensione anticipata e di vecchiaia che la determinazione dell'assegno della pensione stessa. Il costo è determinato secondo calcoli percentuali, applicando l'aliquota in vigore nel momento in cui si presenta la domada alla retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti alla domanda stessa (meccanismo simile a quello del riscatto della laurea).

L'onere sostenuto per il riscatto dei periodi contributivi è detraibile nella misura del 50 per cento con ripartizione in 5 quote annuali dello stesso importo, partendo dall'anno in cui si è sostenuto il costo e per i successivi quattro anni. La domanda si presenta sul sito dell'Inps con il Pin dispositivo, Spid di secondo livello oppure Cns, nella sezione "Prestazioni e servizi", "Tutti i servizi", "Riscatto dei periodi contributivi" ("Gestione dipendenti pubblici, servizi per Lavoratori e pensionati" per i lavoratori del pubblico impiego), oppure telefonicamente tramite il Contact Center. Se non si possiede il Pin dispositivo dell'Inps è consigliabile rivolgersi ai patronati e Caf.