Saranno attive per tutto il triennio le misure di riscatto dei contributi inserite nel pacchetto Pensioni di quota 100. Si tratta della cosiddetta pace contributiva che consente di riscattare fino a 5 anni di contributi per o periodi non coperti o di ottenere il riscatto agevolato per i periodi di studio universitario. Una recente nota Inps produce gli opportuni chiarimenti sui potenziali beneficiari di queste nuove opportunità previste dall'ordinamento che saranno sfruttabili fino al 31 dicembre 2021.

Fino a 5 anni

È l'articolo 20 del Dl 4 del 2019 a trattare la materia pace contributiva.

La misura consente il riscatto fino ad un massimo di 5 anni di contributi per la pensione. Gli anni riscattabili non devono necessariamente essere consecutivi. Lo stesso articolo del decreto al comma 6 invece tratta del riscatto agevolato del periodo di studio universitario. L'Inps ha spiegato con la circolare tutte le cose che è necessario sapere sulle due misure, a partire dal fatto che le richieste vanno presentate esclusivamente in via telematica all'Istituto di Previdenza Sociale Italiano.

Riscatto laurea, come si calcola?

Le modalità di riscatto dei periodi di laurea è pressoché la stessa di sempre, la novità sta nel corrispettivo da pagare per i richiedenti: la misura si chiama riscatto agevolato proprio perché consente di pagare meno rispetto al riscatto classico.

L'onere, come spiega la circolare 106/2019 dell'Inps, è pari al livello minimo imponibile annuo per gli inoccupati. In linea generale ogni anno riscattabile costa al richiedente più o meno intorno a 5.000 euro per anno. Il riscatto agevolato riguarda i periodi di studio universitario rientranti nel periodo di validità del sistema contributivo, cioè quelli successivi al 31 dicembre 1995, e i periodi di studio che rientrano nello strumento sono i diplomi universitari, i diplomi di laurea, i corsi di specializzazione post laurea, i dottorati di ricerca e tutti i titoli accademici disciplinati dal DL 509 del 1999.

Periodi di buco contributivo

Anche i 5 anni non coperti da contributi che è possibile riscattare e quindi fare diventare utili sia al diritto che al calcolo della pensione sono appannaggio di soggetti privi di anzianità antecedente il 1° gennaio 1996. I cinque anni riscattabili non devono essere necessariamente consecutivi e riguardano soggetti che hanno almeno un contributo previdenziale versato, ma non prima della data di entrata in vigore del sistema contributivo.

La novità interpretativa che l'Inps spiega bene nella circolare è relativa al periodo in cui devono ricadere gli anni di vuoto contributivo: possono essere riscattati dietro onere a carico del lavoratore (o in alcuni casi dal datore di lavoro come incentivi all'esodo) i periodi compresi tra il primo anno di versamento (dal 1° gennaio 1996) e il 29 gennaio 2019, cioè fino alla data di entrata in vigore del decreto. Non possono essere riscattati anni in cui vi era l'obbligo del versamento dei contributi. Il tipico esempio di questa fattispecie di vuoto contributivo è quello del datore di lavoro che non ha provveduto al versamento. Il corrispettivo per il riscatto può essere pagato con dilazione fino a 120 rate o in unica soluzione. Quanto speso infine può essere portato in detrazione dai redditi nella misura del 50% del totale pagato in 5 rate annuali di pari importo.