Niente bonus di 1.000 euro relativo al mese di maggio per chi ha aperto la partita Iva nel corso del 2019: è quanto emerge dalle indicazioni Inps sui requisiti per la domanda per la mensilità, quasi raddoppiata rispetto a quella delle due mensilità precedenti, relativa all'ultimo mese dell'emergenza da Coronavirus prima della riapertura. Secondo le indicazioni contenute nella circolare numero 80 del 2020 dell'Istituto di previdenza, infatti, gli iscritti alla Gestione separata Inps non riescono a dimostrare il calo di reddito.
I 1.000 euro sono riconosciuti anche ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e ai lavoratori stagionali del settore turistico e termale ma, anche per questi contribuenti, è necessario verificare la data di interruzione del rapporto di lavoro.
Bonus partita Iva, domanda Inps per l'indennità di 1.000 euro
Secondo le indicazioni della circolare Inps, il bonus di 1.000 euro previsto dal decreto legge numero 34 del 2020 a favore dei lavoratori autonomi danneggiati dall'emergenza da coronavirus non andrà, per la mensilità di maggio, alle partite Iva che abbiano iniziato la propria attività dopo il mese di aprile 2019 perché non hanno la possibilità di dimostrare il calo del reddito di almeno il 33% subito nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Per la stessa motivazione, anche le partite Iva aperte nei primi quattro mesi del 2020 non potranno dimostrare la perdita di fatturato del secondo bimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019 e, pertanto, dovrebbero essere escluse. La stessa nota dell'Inps conferma, invece, il bonus di 600 euro per le mensilità di marzo e aprile anche ai partecipanti a studi associati o a società semplici.
Chi riceverà il pagamento del bonus Inps 1.000 euro per la mensilità di maggio: partite Iva e co.co.co.
Tra le categorie tutelate con il bonus di 1.000 euro figurano anche i co.co.co. e i lavoratori stagionali dei settori turistici e termali che abbiano dovuto cessare involontariamente il proprio rapporto di lavoro: i primi potranno verificare direttamente tra le comunicazioni obbligatorie dell'Inps UniLav che la cessazione lavorativa ricada tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020.
I secondi dovranno accertarsi che l'interruzione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. I lavoratori di queste due categorie che abbiano già ottenuto il bonus di marzo e aprile non dovranno presentare nuovamente la richiesta per la mensilità di maggio. Diversamente, la domanda del bonus di 1.000 euro dovrà essere presentata se non si è fatta la richiesta del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile.
Chi deve presentare domanda Inps per il pagamento del bonus 1.000 euro di maggio
Riepilogando, dovranno presentare domanda per il bonus di 1.000 euro relativo al mese di maggio i titolari di partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi e gli stagionali del turismo e delle terme che non abbiano presentato domanda per l'indennità di marzo e aprile.
L'istanza dovrà essere presentata anche dai lavoratori somministrati del turismo e delle terme per ottenere la mensilità di maggio ma anche per quella di aprile. Non dovranno presentare domanda, invece, i co.co.co. e gli stagionali del turismo e delle terme che abbiano già ricevuto il pagamento del bonus per i mesi di marzo e aprile.