In tema di parcelle, pattuite al momento del conferimento dell'incarico professionale, fino a poco tempo fa era un'incognita per tutti gli avvocati procedere con ricorso per decreto ingiuntivo perché era richiesto il 702 bis codice di proc. civile in virtù del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la recentissima sentenza dell'8 luglio 2021 numero 19427 ha finalmente fatto chiarezza sul punto stabilendo che l’avvocato o qualsiasi altro libero professionista può sempre avvalersi del procedimento monitorio per ottenere il pagamento del proprio onorario con il parere di congruità della competente associazione professionale, senza passare per una causa ordinaria.

Nella fattispecie concreta la Cassazione a Sezione Unite ha affrontato tale delicata questione legata ai compensi per l’attività professionale degli avvocati, accogliendo in definitiva la tesi sostenuta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati (Coa) di Roma. Tale decisione innovativa consente quindi di chiedere eventualmente anche la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi del artt.633 e 636 cod.proc.civ, resta salva naturalmente la correzione di errori materiali.

Le motivazioni sottese alla sentenza numero 19427/2021

I giudici nell'abbracciare le conclusioni della procura generale hanno formulato i seguenti principi di diritto:

  • l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 cod. proc. civ.che disciplina appunto il procedimento per ingiunzione
  • Il legale che vuole agire per la richiesta degli onorari per prestazioni professionali può porre a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine, la cui funzione è quella di esprimere un giudizio critico, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali della legge 247/12. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e deve esser sempre adeguata all'opera svolta

Liquidazione dell’avvocato con procedimento monitorio se c'è il parere di congruità dell'ordine

I giudici di Piazza Cavour, evidenziano quindi come al procuratore legale deve esser riconosciuta la tutela del proprio credito.

Ne consegue che la prova documentale dell’attività svolta e dei pareri di congruità non costituiscono più un motivo di rigetto da parte dei alcuni giudici anche del Tribunale di Roma che dichiaravano l’inammissibilità dei ricorsi per decreto di ingiunzione di pagamento depositati dal 2012, ovvero nell'anno in cui sono state abolite le tariffe professionali.