Con l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, comincia anche l'anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato nella sede di nomina, il 1° settembre 2021. A tal proposito è stato pubblicato un avviso ufficiale sul sito di Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) che riguarda prevalentemente la formazione prevista.
Dall'avviso in questione si evince che l'ambiente di formazione e prova per gli insegnanti immessi in ruolo sarà attivato nelle prossime settimane, e la data di apertura della piattaforma sarà prontamente comunicata attraverso i canali ufficiali dell'ente.
Come si articola l'anno di formazione e prova e quante ore di impegno sono previste per i docenti
I docenti che dovranno affrontare l'anno di formazione e prova, dovranno espletare cinquanta ore di impegno così suddivise:
- 20 ore di formazione online sulla piattaforma ufficiale Indire;
- 6 ore di incontri iniziali e di restituzione finale;
- 12 ore di attività didattica peer to peer nelle classi (durante le quali il docente in formazione e i tutor progettano insieme una attività didattica e si osservano reciprocamente);
- 12 ore di laboratori formativi.
I docenti dovranno raggiungere 180 giorni di servizio e 120 di effettiva attività didattica
Espletate tali attività, i docenti, per confermare il contratto a tempo indeterminato, dovranno anche dimostrare di aver raggiunto 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica.
Alla fine di tale percorso formativo, i neoimmessi in ruolo dovranno sostenere un colloquio davanti al comitato di valutazione che valuterà la presentazione fatta dal docente delle sue attività di insegnamento.
In quale caso i docenti possono prorogare l'anno di prova con l'approvazione del Dirigente Scolastico
Bisogna sottolineare che qualora il docente non rispondesse a tutti i requisiti previsti per l'anno di prova e formazione, egli non potrà esser confermato in ruolo.
Ma si può prorogare l'anno di prova ed espletarlo di nuovo? Il differimento del periodo di formazione e prova potrà essere concesso esclusivamente all'insegnante che, per giustificati e comprovati motivi, non potrà effettuare i 180 giorni di servizio (e di conseguenza neanche i 120 giorni di effettiva attività didattica) o le ore di formazione previste dalla normativa vigente.
In questi casi, il Dirigente Scolastico potrà notificare all'insegnante interessato il provvedimento di proroga dell'anno di prova e formazione all'anno scolastico successivo. Tale provvedimento può essere preso solo una volta.