Da oggi, 28 febbraio 2022, così come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2022/23, il personale docente interessato può presentare domanda di trasferimento territoriale o professionale. Il nuovo Ccni ha apportato delle modifiche in merito al vincolo triennale e alla sua applicazione, segnando una netta differenza tra la mobilità provinciale e la mobilità interprovinciale.
Mobilità fase provinciale e interprovinciale
Con le nuove regole fissate dal Contratto e valide per il triennio 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 è stato confermato il vincolo triennale per la mobilità volontaria, con l’aggiunta di novità riguardanti il passaggio interprovinciale e le immissioni in ruolo relative agli anni precedenti 2020/21 e 2021/22.
Entrando nel dettaglio, sono quelle riportate di seguito le informazioni relative al vincolo che interesseranno i docenti.
Mobilità provinciale: riguarda lo spostamento all'interno della stessa provincia e la richiesta da parte dei docenti che vogliono spostarsi da una scuola all'altra, rimanendo all'interno della medesima provincia di titolarità. Se la richiesta verrà accolta, scatterà il vincolo triennale nella Scuola scelta. Esclusi dal vincolo i docenti beneficiari di precedenze secondo l'articolo 13, i docenti trasferiti d'ufficio o dopo domanda condizionata.
Mobilità interprovinciale: riguarda il movimento tra province diverse. Con la nuova ordinanza il vincolo triennale scatterà per tutti i docenti che otterranno il movimento richiesto, a prescindere dalla sede ottenuta.
Le disposizioni si applicheranno a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Per riassumere, il blocco riguarderà:
-chi nei movimenti provinciali ha chiesto e ottenuto la scuola scelta con preferenza puntuale o nel comune di titolarità;
- chi nei movimenti interprovinciali, ha chiesto e ottenuto una delle preferenze richieste, sia essa su scuola, comune, distretto o provincia.
Per il passaggio su sostegno, permane il vincolo quinquennale.
Mobilità, chi può presentare domanda
Il docente in possesso dei requisiti necessari può partecipare sia alla mobilità territoriale che a quella professionale e può presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. Se un docente intende chiedere trasferimento e passaggio, è tenuto a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.
I docenti immessi in ruolo negli anni 2020/21 e 2021/22 perdono il vincolo e possono inoltrare domanda di mobilità.
Mobilità sul 50% dei posti disponibili
Non sono stati resi noti, in maniera ufficiale, i posti disponibili per la prossima mobilità ma è conosciuta, invece, la procedura di suddivisione delle cattedre vacanti e disponibili. Intanto, i suddetti posti non saranno tutti destinati alla mobilità ma solo il 50% degli stessi. Discorso diverso per i trasferimenti provinciali. Il 100% dei posti, infatti, riguarderà gli spostamenti all’interno dello stesso comune (prima fase) e all’interno della provincia (seconda fase) in quanto non modificano il contingente ma solo le istituzioni scolastiche.
I movimenti della terza fase, invece, relativi a trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo, riguarderanno solo il 50% dei posti, la restante metà andrà come ogni anno alle immissioni i ruolo. Se la divisione dovesse essere dispari, il posto in più verrà assegnato alle immissioni in ruolo e l'anno prossimo alla mobilità.