È in arrivo l'ordinanza del ministero dell'Istruzione sull'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) per gli anni 2022-2023 e 2023-2024 dei docenti precari della Scuola. Tra le novità che si ritrovano nella bozza dell'ordinanza in merito alla presentazione della domanda vi è quella che permette di salvare l'anno di servizio effettuato nella scuola alla data dell'invio dell'istanza.

Pertanto, l'anno di servizio risulta riconosciuto e il punteggio viene attribuito all'aspirante docente a patto di terminare l'anno di supplenza.

Niente da fare invece sulla possibilità di correggere o integrare la domanda una volta inviata.

Scuola, aggiornamento graduatorie provinciali supplenze: punteggio salvo per l'anno 2021-2022

La novità più importante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) in vista dell'aggiornamento biennale (2022-2023 e 2023-2024) è quella del punteggio alla presentazione della domanda dei docenti precari della scuola.

Infatti, gli insegnanti che non matureranno l'anno di servizio per il 2021-2022 al momento della presentazione della domanda (prevista, in ogni caso, dopo Pasqua ed entro i primi 10 giorni di maggio) potranno dichiarare in ogni modo l'anno intero di servizio a patto che la maturazione dell'anno scolastico avvenga entro la scadenza del contratto di supplenza in essere.

Dunque, il servizio dell'anno scolastico è salvo purché il docente precario termini la supplenza. Inoltre, una volta terminato l'anno scolastico (e dunque dopo la scadenza della supplenza) il docente dovrà confermare di aver maturato l'intero anno scolastico per la convalida da parte dell'amministrazione scolastica.

Scuola, presentazione domanda di aggiornamento graduatorie Gps entro maggio: non si possono fare correzioni

Altra novità riguarda la presentazione pratica della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze dei precari della scuola. Non saranno ammesse correzioni o integrazioni una volta che l'istanza è stata presentata.

Non vige, dunque, il cosiddetto "soccorso istruttorio".

In merito, invece, alle sanzioni che il Ministero dell'Istruzione è intenzionato a perseguire per i docenti che rifiutino delle supplenze, si va verso la direzione di impedire agli insegnanti di poter svolgere servizio per i prossimi due anni. Ciò significa che il docente che non ha preso servizio per una supplenza non potrà lavorare nella scuola fino alla prossima scadenza delle graduatorie Gps.

Su questo punto, tuttavia, è necessario attendere le opportune valutazioni che farà il ministero, soprattutto per la copertura legale della norma e per il possibile monte ricorsi che potrebbe generare.

Graduatorie Gps scuola 2022: come sono distribuiti gli elenchi dell'infanzia e primaria?

La domanda di rinnovo delle graduatorie Gps riguarderà anche le correlate graduatorie di istituto dei precari della scuola. Gli insegnanti potranno, infatti, presentare domanda di aggiornamento, inclusione, permanenza e trasferimento (in un'altra provincia) per tutti gli elenchi per i quali hanno titolo. Ma la domanda ammetterà la scelta di una sola provincia.

Nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze permarranno i docenti abilitati. Nella seconda gli insegnanti non abilitati. Inoltre, per le graduatorie provinciali delle scuole dell'infanzia e primaria, la seconda fascia sarà occupata dagli studenti che, nell'anno accademico 2021-2022, siano iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Risulta necessario, tuttavia, aver già conseguito rispettivamente 150, 200 o 250 crediti universitari formativi (Cfu) entro il giorno in cui si presenta la domanda.

Graduatorie Gps: chi può iscriversi o aggiornare il punteggio alla scuola secondaria?

Nella graduatorie provinciali per le supplenze relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado rientrano gli insegnanti che posseggano il titolo di accesso e i 24 crediti formativi universitari (Cfu) nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologia e tecnologia didattica. Se l'aspirante docente non ha i 24 crediti formativi, l'iscrizione o la conferma è garantita con il possesso del titolo di studio specifico e l'abilitazione in un'altra classe di concorso.

Tuttavia, ai docenti che erano iscritti nella seconda fascia delle Gps nel precedente biennio, è garantita l'iscrizione anche per il biennio 2022-2023 e 2023-2024.