La richiesta di maggiore chiarezza da parte delle lobby bancarie e dei mutuatari è stata accolta da parte del Governo, che ha approvato il 7 novembre la legge di delegazione europea in cui vengono fissati i criteri per il recepimento della direttiva Mcd - Mortgage Credit Directive sui mutui per beni immobili residenziali.L’obbiettivo è quello di garantire una soglia minima di tutela e trasparenza, che consiste nel fissare delle regole comuni relative ai contratti di finanziamento, individuate in base alle varie tipologie di contratti di credito su beni immobili, assicurando altresì dei criteri uniformi di valutazione degli immobili che costituiscono oggetto della concessione della garanzia, così da evitare disparità circa la possibilità di avere o meno il finanziamento e circa la cauzionalità dell’alloggio.
Ma quello che più interesserà a coloro che, volendo acquistare casa, si trovano a dover stipulare per forza un contratto di mutuo, è la sicurezza di ricevere più tutele e agevolazioni.
Trasparenza nelle informazioni precontrattuali
In particolare, la protezione del potenziale contraente del mutuoviene assicurata attraverso l’obbligo da parte della banca di erudirlo sulle condizioni a cui è sottoposto il contratto stesso, rendendo di fatto obbligatorio il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES). L'istituto di credito dovrà menzionare anche il Taeg, indicatore da cui risulta il costo globale del prestito, necessario per comparare i diversi mutui (esso ricomprende infatti tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento).
Un'altra importante novità è quella che comporta il venir meno delle penalità in caso di estinzione anticipata del mutuo, che prima oscillava tra l’1,5% e il 2%: l’eliminazione di tale penale è prevista esplicitamente dalla direttiva europea Mcd n.17/2014, che dovrà essere recepita entro il 21 marzo 2016 (in realtà in Italia le penali di questo genere non esistono più grazie alla Legge Bersani del 2007).
Comprensione sui mutuatari morosi e ok alla pausa di riflessione
La misura di maggior interesse della legge europea riguarda però la previsione di un’apposita tutela dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito. La direttiva Mcd impone alle banche di essere più comprensive: in questo senso vi deve esser un ragionevole grado di tolleranza prima di iniziare procedure di escussione della garanzia, come ad esempio un pignoramento sui beni su cui grava l’ipoteca.
Qualora poi malauguratamente dovesse procedersi all’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato, al mutuatario può esser cancellato una parte di debito residuo, attraverso l’esdebitazione. In parole povere gli verrà abbonato quella parte di credito che a seguito della vendita dell’immobile dovesse ancora residuare nei confronti della banca. Magra consolazione, ma è pur sempre un inizio.
La pausa di riflessionedi 7 giorni invece permette al cliente di riflettere bene sulla stipula di un mutuo per evitare sia di accorgersi troppo tardi di non poterne più sostenere il pagamento delle rate, sia di capire che magari proprio quel mutuo non è più tanto conveniente rispetto ad altri. Saranno sufficienti 7 giorni?
Non per ultimo un accenno anche al “passaporto europeo”, strumento che agevolerà molto gli intermediari del credito proprio perché possono ampliare i loro orizzonti lavorativi non solo nell’ambito del circuito dello Stato di origine, che deve comunque rilasciargli una speciale abilitazione, ma anche all’interno del circuito dell’Unione Europea.