Dopo avervi indicato le principali modifiche al testo base del PDL 2656, sono nate numerose domande a riguardo. La prima firmataria della legge educatori e pedagogisti, Vanna Iori, è stata intervistata dall'Associazione Professioni Pedagogiche (APP) al fine di chiarire alcuni aspetti del PDL 2656 e allo scopo di dare una risposta, una volta per tutte, alle domande più frequenti. Qui abbiamo deciso di riportare i punti principali dell'intervista.

Legge Iori educatori: chiarimenti

a) Quali sono i principali vantaggi del testo di legge una volta approvato?

Il principale vantaggio è quello di poter beneficiare di un riconoscimento di professionalità. La professione educativa è storicamente piuttosto vaga e per alcuni aspetti difficile da comprendere. L'intento è quello di far uscire dall'ombra la dimensione di una professionalità così importante.

b) Quali saranno gli ambiti di intervento degli educatori?

I laureati in Scienze dell'Educazione si chiameranno educatori professionali socio-pedagogico, mentre per i laureati in medicina la denominazione sarà educatori professionali socio-sanitario. Si differenziano solo gli ultimi aggettivi, il che significa che si intersecheranno delle aree consistenti. Gli educatori classe 19 nell'ambito sanitario puro in termini di terapia non potranno intervenire, ma in ambito socio-sanitario sì, ed è la prima volta che questo potrà accadere.

Potranno essere assunti direttamente senza la mediazione di cooperative sociali per svolgere attività educative e pedagogiche. I due titoli sopra indicati sono certamente diversi, ma nel PDL 2656 viene richiesto alle università di impegnarsi per istituire percorsi formativi unitari. Precisamente gli ambiti di intervento sono 4: educativo, sociale, socio-sanitario e sanitario.

I primi due saranno ad appannaggio dei laureati in Scienze dell'Educazione, mentre sul terzo entrambi gli educatori potranno intervenire, ovviamente l'ultimo, il sanitario puro, non sarà di nostra competenza.

c) Rispetto agli educatori professionali, avremo le stesse priorità di accesso nell'ambito socio-sanitario? Stesse tutele e retribuzioni?

In ambito socio sanitario l'educatore andrà a fare un'attiva educativa, cioè attività di recupero e di inserimento, mettendo in atto tutte le competenze che possiede. Le due figure saranno analoghe e quindi avranno gli stessi requisiti d'accesso e la stessa retribuzione.

d) Perché la laurea in Scienze dell'Educazione non sarà abilitante?

Il CUN ha indicato alcuni requisiti necessari e indispensabili per avere la qualifica di abilitante e sono: il numero chiuso, la frequenza obbligatoria e l'esame finale per l'abilitazione. Questo non può verificarsi per tale percorso di studi, soprattutto, per il numero elevato di iscritti. Per la laurea in pedagogia i numeri sono più bassi, quindi è possibile fare il numero chiuso.

Inoltre, le lauree magistrali sono più specializzanti.

e) Il testo prima degli emendamenti riconosceva l'attività dell'educatore e del pedagogista per la fascia 0-6. Nell'attuale testo l'intervento è stato limitato alla fascia 0-3. Come mai?

La dicitura 0-6 era troppo generica. Lo 0-3, invece, salvaguardia l'esperienza già esistente dei nidi. Inoltre, non è stato possibile mettere lo 0-6, perché nella legge 107 è andato in delega. Non si può quindi inserire in una legge qualcosa di cui ancora non si sa come sarà formulato. Quando ci sarà la delega, sarà sufficiente una circolare.

f) Per gli educatori che già lavorano senza laurea cosa è previsto?

Un corso universitario di un anno. Probabilmente si darà grande spazio a corsi online e sarà importante riconoscere tutte le attività di laboratorio e di tirocinio.

Si stabiliranno dei percorsi facilitati, dando la possibilità a queste persone di regolamentare la loro posizione. La legge non è retroattiva. Inoltre, per i professionisti con un'età avanzata e con molti anni di servizio è già stata riconosciuta l'equipollenza.