Ormai mancano pochissimi giorni alle tanto attese Elezioni politiche del 4 marzo. Come recita la legge, "votare è un diritto e un dovere civico". Ma ci sono dei casi, evidentemente molto rari, nei quali adottando determinati comportamenti al seggio elettorale si può avere una denuncia amministrativa o perfino penale. Le norme fondamentali che disciplinano, fra le altre cose, i comportamenti vietati sono contenute nel testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 che ha subito nel tempo varie modifiche. Tralasciando le singole fattispecie di brogli, qui di seguito elenchiamo i 5 rischi più grossi che un qualsiasi elettore può correre durante la propria presenza al seggio.

Scattare fotografie con il telefonino dentro la cabina elettorale

Uno dei reati più comuni che si possono commettere nel seggio elettorale durante il voto è quello fotografare con il telefonino o con altri strumenti la propria scheda elettorale appena votata all'interno della cabina e poi in alcuni casi, addirittura, pubblicare tale foto sui social network. Ci sono stati diversi casi in tutta Italia negli ultimi anni di persone che durante elezioni o referendum lo hanno fatto. Questa pratica è vietata, oltre che per garantire la segretezza del voto, anche per evitare il "voto di scambio" con il quale qualcuno potrebbe pagare o promettere favori agli elettori. Nel caso in cui un elettore violi la norma e decida di fotografare la propria scheda elettorale appena votata può essere punito con un'ammenda da 300 a 1.000 euro e perfino con l'arresto da 3 a 6 mesi.

Non riconsegnare la matita o la scheda elettorale

Può sembrare quasi paradossale, ma se la legge lo prevede evidentemente in qualche caso è successo: chi non riconsegna la matita copiativa del voto o chi addirittura si appropria della scheda elettorale anziché depositarla nell'urna, viene perseguito. In entrambi i casi il presidente di seggio è tenuto a denunciare all’autorità giudiziaria gli elettori che mettano in essere tali azioni illecite, affinché vengano applicate le dovute sanzioni amministrative.

Analoga conseguenza può avere il riconsegnare ai membri del seggio una scheda non timbrata e/o non firmata da parte di uno scrutatore: in tale caso spetta al presidente valutare se si sia trattato di un errore di negligenza (peraltro assai grave) da parte dei componenti del seggio, oppure se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare quindi l’elettore.

Disturbare le operazioni di voto

E' ovviamente reato disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Ad esempio mettendosi a fare propaganda elettorale dentro il seggio, oppure mettendo in atto una qualsiasi condotta che può in qualche modo alterare il voto altrui. In tutti questi casi il presidente di sezione è la figura che, in quanto pubblico ufficiale, può decidere di chiamare in causa anche le forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza etc), sempre presenti nei pressi dei seggi, al fine di identificare le persone che mettano in atto azioni scorrette. In particolare se sono i rappresentanti di una delle varie liste a impedire il normale svolgimento delle operazioni, essi vengono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.032 a 2.065 euro.

Oltraggio a pubblico ufficiale contro il presidente del seggio

Il presidente di seggio, così come il segretario e i vari scrutatori, sono tutti pubblici ufficiali e offendere pubblicamente ciascuno di essi è reato. E' quanto avvenne ad Albenga (Savona) nel marzo 2010, in occasione delle elezioni regionali: un finanziere ebbe una discussione con il presidente di seggio a causa dello squillo di un telefono durante le operazioni di voto: l'uomo in divisa arrivò a offendere pubblicamente il presidente di sezione e venne così denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Un episodio simile avvenne nel 2012 a Roscigno (Salerno) quando un candidato a sindaco insultò il presidente di seggio in fase di spoglio delle schede, a seguito della contestazione di due voti: anche in questo caso vi fu una denuncia a carico dell'uomo.

Anche eventuali offese contro il segretario di sezione e i vari scrutatori sono considerati oltraggio a pubblico ufficiale.

Turbare le operazioni elettorali per aver votato fuori dall'orario prestabilito

Anche votare dopo l'orario prestabilito è reato. Una condanna in tal senso è stata confermata da parte della Corte di Cassazione nel 2008 a carico di alcune persone che, giunte poco dopo l'orario di chiusura dei seggi elettorali davanti al cancello dell’edificio e trovandolo chiuso, inizialmente aizzarono i presenti ad entrare sostenendo falsamente di essere in possesso di un fax della Prefettura che disponeva la proroga della durata delle operazioni elettorali. Successivamente essi spintonarono un vigile urbano e dopo aver aperto con la forza il cancello, consentirono a tutto il gruppo dei presenti di entrare nell’edificio e votare.

Essi hanno realizzato una turbativa del regolare svolgimento e l’alterazione del risultato delle elezioni, avendo consentito il voto persone non aventi più diritto ad esercitarlo per essersi presentate dopo l’orario di chiusura definito dalla legge.