Trasferirsi all'estero per lavoro sta diventando il sogno di molte persone, sia per la crisi perenne italiana che per la sopravvenuta Era della cosiddetta Globalizzazione; tramite accordi tra gli Stati, sono state stipulate convenzioni bilaterali per evitare che si creino doppie imposizioni sullo stesso reddito prodotto in uno Stato da un soggetto non residente.

In alcuni casi però può accadere di essere considerati fiscalmente residenti sia in Italia che all'estero e di essere tenuti ad assolvere le imposte sui redditi, per propria normativa interna, in entrambi gli Stati.

E' essenziale quindi, prima di ogni trasloco internazionale, temporaneo o definitivo, avere ben chiaro il significato di residenza fiscale nel nostro ordinamento e cosa occorre fare per evitare le temute presunzioni del Fisco volte a contrastare le residenze estere fittizie allo scopo di evasione.

L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, sono residenti in Italia le persone fisiche che:

1. per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni nell'anno), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio (sede principale dei propri affari o interessi anche affettivi);

3.

dimorano abitualmente in Italia.

E' sufficiente il verificarsi di uno solo di tali requisiti affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia con obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti, anche all'estero (art. 3 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917); per ovviare la doppia imposizione è possibile portare in detrazione dall'imposta italiana l'imposta estera già pagata in via definitiva nello Stato estero (art.

165 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917).

Non di rado però la tassazione all'estero risulta più favorevole per cui, pur riconoscendo in detrazione l'imposta estera, spesso scaturiscono ulteriori conguagli a debito che stravolgono la propria previsione di reddito netto percepito.

Per ottenere da subito e inconfutabilmente la residenza fiscale all'estero, evitando così il duplice obbligo dichiarativo, è opportuno considerare la data di trasferimento nell'anno fiscale compreso tra l'1/1 e il 31/12 e conseguentemente:

1.

iscriversi all'A.I.R.E. il prima possibile (l'iscrizione all'anagrafe italiani residenti estero è obbligatoria nel caso di soggiorno all'estero superiore ai 12 mesi); se si riesce ad iscriversi entro 183 gg. (184 per gli anni bisestili) ovvero per la maggior parte del periodo d'imposta, si è già residenti all'estero nell'anno di variazione;

2. chiudere qualsiasi legame economico con l'Italia (es. e/c ed eventuali investimenti), trasferire, ove possibile, anche "la famiglia" (coniuge e figli), chiudere rapporti con eventuali circoli sociali, attività sportive o altre attività ricreative. Questo perché il domicilio fiscale ai fini civilistici è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi non solo economici/patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari;

3.

evitare ricorrenti soggiorni in Italia e conservare ordinatamente qualsiasi documento comprovante l'effettiva dimora abituale all'estero come ad esempio contratti di affitto, spese energia elettrica, utenze telefoniche, iscrizioni a palestre, circoli privati, abbonamenti mezzi pubblici ecc...

Per concludere, oltre trasferire la residenza anagrafica all'estero, è importante valutare ogni rapporto mantenuto in Italia che, come detto, deve essere ridotto al minimo proprio per evitare fantomatiche presunzioni di residenza fittizia da parte del Fisco ovvero imposte più gravose.