Pagherai in ritardo Imu, Tasi, Irpef o altre tasse del 2015? Quanto dovrai pagare di sanzione? Ieri sono andate in scadenza i pagamenti di molte delle tasse e imposte a cui i contribuenti sono sottoposti nel corso dell'anno, come Imu, Tasi e Irpef del 2015. Come riporta il sito Forexinfo, lo scorso 9 giugno, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, tramite la nota 23/E, le novità in merito al ravvedimento operoso previste nell'ultima Legge di Stabilità. Adesso il ravvedimento operoso è valido anche per i tributi locali come Imu e Tasi. Ovvero, prima si paga (seppur in ritardo), meno si paga.

Sopratutto se il pagamento avviene prima della fase di accertamento da parte del Fisco del mancato pagamento. Quali sono i tributi interessati?

Novità ravvedimento operoso 2015 dall'Agenzia delle Entrate

Per i tributi amministravi come IRPEF, IVA, addizionali varie e IRAP, il ravvedimento permette di pagare sanzioni ridotte sia prima dell'accertamento, che sopo la contestazione purché non sia in atto un atto di liquidazione o una comunicazione formale. Per i tributi locali e regionali, quali IMU, Tasi e Bollo Auto, il ravvedimento operoso offre sanzioni ridotte prima dell'accertamento del mancato pagamento. La circolare chiarisce che rimangono valide anche le opzioni di ravvedimento istituite prima dell'ultima Legge di Stabilità, ovvero il cosiddetto ravvedimento lungo, che può essere utilizzato per IMU e Tasi.

Tipi di ravvedimento operoso

Esistono due tipi di ravvedimento operoso, distinguibili in base al tipo di violazione.

Ravvedimento per mancato versamento: in questo caso si può utilizzare il ravvedimento Mini, che permette di pagare entro 30 giorni dalla scadenza del tributo con sanzioni ridotte a 1/10 dell'importo (il 3 percento).

Ravvedimento per dichiarazione infedele o oltre i 30 giorni:

In tutti gli altri casi è possibile usufruire di questi ravvedimenti operosi:

  • 1/9 del minimo, se il pagamento di quanto dovuto avviene entro il 90° giorno successivo alla scadenza;

  • 1/7 del minimo se il pagamento di quanto dovuto avviene entro la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o entro 2 anni della scadenza del tributo;

  • 1/6 del minimo se il pagamento avviene dopo la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo oppure oltre 2 anni dalla scadenza del tributo;

  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata contestata.