Proseguiamo nell’analisi delle novità presenti nel modello 730/2016 in tema di oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nell’anno 2015. Dopo esserci occupati delle risposte fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare 3/e del 2016 sulla detrazione delle spese scolastiche e dei piccoli interventi di ristrutturazione edilizia tratteremo in questo articolo degli ulteriori chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria.

Novità detrazione spese mediche nel 730/2016

Disco verde dall’agenzia delle entrate per la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia.

Tali trattamenti se eseguiti da personale medico o autorizzato dalle autorità sanitarie possono essere considerati a tutti gli effetti trattamenti sanitari; per essere detraibili fiscalmente occorre che ci sia la necessaria prescrizione medica che attesti il collegamento tra la patologia esistente e la prestazione resa.

Nessuna detrazione, invece per i trattamenti di haloterapia o grotte di sale poiché il ministero della salute non li ha ancora inseriti tra le procedure sanitarie. Pollice verso anche per quanto riguarda le spese sostenute per il ricorso al pedagogista; l’agenzia delle entrate ribadisce, infatti, che tale qualifica non rientra tra le professioni sanitarie e pertanto i relativi oneri sostenuti per tali prestazioni non godono della detrazione d’imposta del 19%.

Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico sostenute neicondomini minimi

Su questo punto l’agenzia delle entrate con la citata circolare n. 3/e-2016, fa completamente marcia indietro su quanto comunicato con la circolare 11/2014 e la risoluzione 74/2015. Afferma , infatti, che da parte dei condomini minimi non è più necessario richiedere il codice fiscale per portare in detrazione le spese di ristrutturazione e risparmio energetico sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici.

Sarà infatti possibile portare in detrazione sul prossimo modello 730/2016 le spese sostenute, anche se il relativo bonifico è stato eseguito direttamente dal singolo condomino. In sede di dichiarazione il contribuente dovrà produrre un’autocertificazione nella quale attesti la natura dei lavori eseguiti e indichi i dati catastali degli edifici facenti parte del condominio minimo.