Nonostante il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate tanti sono i singoli casi che interessano chi deve pagare il canone Rai. Ecco quindi che in questo articolo illustriamo una serie di informazioni utili che consentono di dare una risposta agli italiani che hanno dei dubbi legati a come devono comportarsi se si vedono un addebito del canone Rai in bolletta. Innanzitutto occorre ribadire che chi non possiede un televisore deve inviare dopo averlo stampato, il modello di autocertificazione disponibile sulla sito dell’Agenzia delle Entrare seguendo il percorso >Documentazione> Provvedimenti>Marzo 2016 > Provvedimenti del Direttore.

In tali casi va compilato solo il quadro A relativo alla dichiarazione sostitutiva di non detenzione della TV. Si può scegliere poi di inviare tale autocertificazione con raccomandata a.r. entro il 30 aprile o entro il 10 maggio telematicamente. Tale autocertificazione vale per tutto l’anno in corso. Chi ha una TV e dichiara di non averla, rischia inoltre una condanna dagli 8 mesi ai 4 anni di prigione.

Doppie utenze della luce intestate a soggetti diversi

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate affronta anche il caso in cui 2 soggetti (ad esempio 2 coniugi) con famiglia anagrafica uguale hanno inoltre intestato uno stesso contratto della luce. In queste ipotesi il canone Rai deve pagarlo solo uno dei due a scelta e l’altro familiare deve inviare la relativa autocertificazione.

Egli, quindi per non vedersi addebitato il canone su alcuna delle utenze elettriche a lui intestate, provvederà a compilare il quadro B del modello di autocertificazione sopra indicato. Il quadro B che si compone di 2 sezioni. Proprio nella sezione “Dichiarazione” va scritto il C.F. del familiare intestatario dell’utenza elettrica nella casa di residenza anagrafica.

I termini per l’invio sono quelli sopraenunciati. Qualora il contratto della luce fosse invece intestato allo stesso soggetto che paga il canone, l’intestatario dell’utenza non deve procedere ad alcuna comunicazione, essendo esonerato dal pagamento. Inoltre per chi attiva una nuova utenza elettrica entro l'anno, il pagamento del canone decorre dal mese in cui è stata attivata la nuova utenza elettrica.

Per le seconde case bisogna inviare l’autocertificazione

Con riferimento alle seconde case possono verificarsi 2 diversesituazioni. Una prima situazione in cui il titolare di un utenza della luce per uso residenziale domestico è anche proprietario di seconde e terze case. Su di esse egli non deve mai pagare il canone Rai perché sulla bolletta elettrica in tali casi risulta ‘uso domestico non residente’. Se il contratto della luce sulla seconda casa è invece intestato ad un membro della famiglia anagrafica (ad esempio il marito), egli deve sempre comunicare, compilando sempre il modello dell’Agenzia delle Entrate, il C.F. del familiare (ad esempio la moglie) tenuto al pagamento del canone entro e non oltre il 30 aprile o il 10 maggio.

Sarà quindi la moglie a pagare il canone ma solo con riferimento all'abitazione in cui risiede, mentre il marito non deve pagare l’imposta neanche sulla seconda casa. Tale adempimento deve essere rinnovato ogni anno. Tale previsione va applicata anche se un membro della famiglia anagrafica ha trasferito la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile, dove c’è una TV, continuando ad abitare però nella dimora abituale. Se ne deduce dunque che solo gli inquilini e non i proprietari sono tenuti a pagare il Canone Rai anche se il prelievo può essere effettuato solo se essi risultino intestatari della bolletta della luce. Occorre ricordare infine che il mancato pagamento de canone Rai comporta l’invio di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.