Sulla questione del pagamento delle imposte di registro e di bollo in tutte le cause di valore esiguo è stata per prima una recente circolare, la n. 4128/2016 del Ministero della giustizia che affermato un cambio di rotta. Ha statuito infatti che il regime di esenzione prima circoscritto esclusivamente agli atti del giudice di pace venisse esteso ad ogni altro provvedimento adottato in tutti i gradi di giudizio che si riferiscono a cause di valore non superiore i 1.033 euro. Ed anche la Corte di Cassazione con un'ordinanza di qualche giorno fa, allineandosi alla più recente giurisprudenza, ha statuito che sulle sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto non si paga l’imposta di registro.

La conferma di un orientamento consolidato

L’ordinanza n. 10044 /16 prende le mosse da un ricorso di una società che dopo la notifica di un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per l’omesso pagamento dell'imposta di registro, si è rivolta prima in CTP (Commissione Tributaria Provinciale), poi in CTR (Commissione Tributaria regionale) che invece le ha dato torto, confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione. La società, aveva sottolineato che nel suo caso era irragionevole non applicare l’esenzione dal pagamento anche alle pronunce d’appello contro le sentenze del giudice di pace.

Quello che si evince dalle motivazioni dei giudici della CTR è una rigida interpretazione dell’articolo 46 della L n.

374/91che ha precisato solamente per le cause che non eccedono i 1.033 euro la soggezione al pagamento del contributo unificato. Ad avviso dei giudici di merito tale disposizione caratterizzata da specialità non può essere mai soggetta ad interpretazione analogica o estensiva. Di parere contrario invece la Cassazione che accogliendo il ricorso della società ha richiamato anche lei l’articolo 46 della legge n.

374/1991. Sebbene la norma leghi l’esenzione dal pagamento della tassa di registro agli atti e alla statuizioni giudiziarie di I ^ grado ciò non toglie che viene comunque ampliato l'effetto esonerativo che ricomprende anche le sentenze emesse in tutti i gradi di giudizio. E questo sia nell’ottica del diritto alla difesa, sia al fine di escludere un costo per il servizio di giustizia con riferimento a delle procedure giudiziarie di modesto valore.

Ne consegue dunque una generalizzata esenzione per le cause meno importanti dal punto di vista economico, indipendentemente dal giudice a cui ci si rivolge. La presente motivazione degli Ermellini presenta molti punti in comune con quella dell’Agenzia delle Entrate che ha ritenuto che per tutti i procedimenti di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative, l’esonero da ogni imposta si applica anche in secondo e terzo grado.

Soggezione al solo contributo unificato

Nel consegue che gli atti ed i provvedimenti del giudizio dinnanzi al Giudice di pace restano soggetti solo al pagamento del contributo unificato, i cui importi cambiano in base al valore della causa e vengono aggiornati ogni 3 anni.

Per il 2016 il contributo:

  • per i processi di 1^ grado va da 43 euro per le liti di valore fino a 1.100 euro fino ad arrivare a 1.686 euro per le cause di valore superiore a 500 mila euro;
  • per i processi di 2^ grado va da 64 euro per le liti fino a 1.100 euro fino ad arrivare a 2.529 euro se il valore della causa supera i 500 mila euro;
  • per i processi in Cassazione si parte da 86 euro per le controversie di valore fino a 1.100 euro.

Occorre infine precisare che se chi perde la causa non è chi ha proposto il ricorso e quindi è il convenuto, che non ha sostenuto alcun costo iniziale, quest’ultimo al termine del giudizio deve rimborsare alla controparte tutte le relative spese sostenute. Nel caso in cui la parte che perde la causa è l’attore, egli non sarà condannato a pagare alcunché. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.